"ANCHE IL CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO PUÒ ESSERE REVOCABILE - Cassazione n. 25399/2026"
Anche il mutuo chirografario può essere revocabile Con l’ordinanza n. 25399/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che anche il contratto di mutuo chirografario può essere revocato quale atto a titolo oneroso. Secondo la Corte, l’erogazione della liquidità non esclude il pregiudizio per i creditori, poiché determina contestualmente l’obbligo di restituzione del capitale e degli interessi, incrementando il passivo del debitore. Il curatore può eccepire l’inefficacia del mutuo direttamente in sede di verifica dello stato passivo, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Il principio conserva attualità anche nell’ambito dell’art. 166, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. **Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 settembre 2026, n. 25399** *Presidium Debitores – Osservatorio Giurisprudenziale*