Sentenze degli O.C.C. Presidium Debitores Italia
Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli Nord – Terza Sezione Civile, sentenza 21 maggio 2026.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore ex artt. 66 ss. CCII, ritenendo i ricorrenti meritevoli e non responsabili dell’indebitamento per dolo, colpa grave o frode.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella contrazione dei redditi da lavoro parasubordinato subita dal ricorrente durante il periodo pandemico, nelle esigenze sanitarie della coniuge e nelle spese sostenute per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione familiare, successivamente sottoposta a pignoramento dal creditore ipotecario.
Il Tribunale ha rilevato che le passività derivavano prevalentemente da tributi personali, contravvenzioni al codice della strada e debiti familiari, escludendo invece rilevanza ai limitati debiti connessi all’attività lavorativa del ricorrente.
Valutata la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e l’assenza di contestazioni dei creditori, il giudice ha omologato il piano, che prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, il pagamento del 17,60% del credito ipotecario e del 5% dei crediti chirografari nell’arco di circa nove anni.
Giudice: Dr. Antonio Cirma
Avvocato: Avv. Claudio Liguori
Gestore: Avv. Molisso Domenico
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale Ordinario di Milano – Sezione II Civile, sentenza 21 maggio 2026.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nei confronti del debitore persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge sulla base della relazione dell’OCC.
Le cause dell’indebitamento sono state ricondotte alla situazione di sovraindebitamento accertata attraverso la relazione del gestore della crisi e le dichiarazioni rese dal debitore, in presenza di un persistente squilibrio economico-patrimoniale non più sostenibile con le ordinarie risorse disponibili.
Il Collegio ha valorizzato l’attestazione dell’OCC circa la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante trattenuta della quota eccedente il fabbisogno familiare sul reddito del debitore.
La sentenza dispone inoltre la cessazione delle trattenute derivanti da precedenti pignoramenti o cessioni del quinto e autorizza il liquidatore all’accesso alle banche dati pubbliche e finanziarie per la ricostruzione dell’attivo patrimoniale.
Giudice: Dr.ssa Caterina Macchi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Milano Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale Ordinario di Viterbo – Sezione Fallimentare, sentenza 27 aprile 2026.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo la proposta maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC.
Le cause dell’indebitamento emergono da una situazione di sovraindebitamento del debitore persona fisica, caratterizzata dall’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte con le ordinarie risorse economiche disponibili.
Il giudice ha valorizzato la relazione del gestore della crisi, che ha attestato la sostenibilità e convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata.
Accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il Tribunale ha disposto l’omologazione del piano e dichiarato la chiusura della procedura.
Giudice: Dr. Federico Bonato
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dott. Luca Damiano
O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
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Apertura concordato minore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, con decreto del 14 aprile 2026, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore ritenendo il piano documentalmente completo, sostenibile e più vantaggioso rispetto all’alternativa liquidatoria. Il debitore è stato giudicato meritevole, essendo l’indebitamento riconducibile a una contingente situazione di salute e alle conseguenti difficoltà economico-finanziarie dell’attività. Ha inciso altresì la revoca dell’affidamento bancario e il blocco dell’operatività aziendale, in un contesto di tensione di liquidità. Disposte le comunicazioni ai creditori, la sospensione delle azioni esecutive individuali e la nomina del commissario giudiziale.
Giudice: Dott. Gian Piero Scoppa
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Valeria Manzo
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di concordato minore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, decreto/sentenza 14 aprile 2026.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore ai sensi dell’art. 78 CCII, ritenendo sussistenti i presupposti di ammissibilità e la sostenibilità del piano.
Le cause dell’indebitamento sono riconducibili a difficoltà economico-finanziarie derivanti da fattori contingenti, in particolare problemi di salute del debitore e tensioni nei rapporti bancari, tra cui la revoca dell’affidamento.
Il piano prevede un meccanismo di soddisfazione progressiva dei creditori, anche mediante destinazione di utili futuri (extraprofitti).
È stata valorizzata la completezza e attendibilità della documentazione nonché la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il Tribunale ha disposto la sospensione delle azioni esecutive e la nomina di un commissario giudiziale, rinviando alla fase di omologa la verifica definitiva della fattibilità del piano.
Giudice: Dr. Gian Piero Scoppa
Avvocato: Dott. Salvatore Galiero
Gestore: Avv. Valeria Manzo
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – Sez. VII Civile, sent. 13 aprile 2026, n. 89/2026
Il Tribunale di Napoli ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII, ritenendo sussistente il requisito della meritevolezza del debitore nonostante una rilevante esposizione debitoria.
L’indebitamento trae origine da plurimi finanziamenti contratti in giovane età per l’acquisto di autovetture e motocicli, successivamente aggravati dal sopravvenire di gravi problematiche di salute che hanno comportato interventi chirurgici invasivi, riduzione della capacità lavorativa e perdita dell’occupazione.
Il Giudice ha ritenuto che la crisi non fosse imputabile a colpa grave o mala fede, ma determinata da eventi sopravvenuti imprevedibili e indipendenti dalla volontà del debitore.
È stata altresì valorizzata la successiva ripresa lavorativa del ricorrente e la sostenibilità economica del piano proposto, giudicato fattibile e conforme ai requisiti di legge.
Giudice: Dott.ssa Ilaria Grimaldi
Avvocato: Avv. Livia Volpe
Gestore: Avv. Giovanna Bifulco
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Roma – Sezione XIV, sentenza 31 marzo 2026.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 66 e 268 ss. CCII nei confronti di due coniugi consumatori, ritenendo sussistente uno stato di sovraindebitamento derivante da una pluralità di eventi economici e familiari sopravvenuti.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella perdita del lavoro del ricorrente nel 2010, nel ricorso al credito per esigenze familiari connesse alla nascita della figlia, nelle spese sostenute per assistere la madre del debitore dopo il decesso del padre e nei costi straordinari affrontati per lavori di ristrutturazione dell’abitazione, risultati molto più onerosi del previsto.
Il Tribunale ha valorizzato la relazione dell’OCC, che ha escluso condotte negligenti o imprudenti nell’assunzione delle obbligazioni, riconducendo il dissesto ad un progressivo deterioramento della situazione economica familiare causato da fattori esterni e sopravvenuti.
Accertato lo squilibrio tra redditi percepiti ed esposizione debitoria complessiva pari a circa € 189.650, il Collegio ha disposto l’apertura della liquidazione controllata familiare, nominando quale liquidatore il gestore OCC già designato.
Giudice: dott. Fabio Miccio
Avvocato: Avv. Antonio Fiorito
Gestore: Avv. Francesca Galli
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Massima – Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, sentenza n. 77/2026 del 31 marzo 2026
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII nei confronti del debitore sovraindebitato.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti la competenza territoriale, l’ammissibilità soggettiva del ricorrente e la condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, lett. c), CCII.
La decisione valorizza la relazione dell’O.C.C. sulla completezza e attendibilità della documentazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Cause dell’indebitamento: la sentenza non le descrive in modo analitico; si limita a richiamare la situazione di sovraindebitamento risultante dagli atti e dalla relazione O.C.C.
Ritenuti soddisfatti i requisiti degli artt. 268 e 269 CCII, il Tribunale ha nominato Giudice Delegato e Liquidatore, disponendo gli adempimenti conseguenti per la formazione del passivo.
Giudice: Dr. Marco Pugliese
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dr. Paolo Binetti
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Modena – Sezione III Civile e Procedure Concorsuali, sentenza 26 marzo 2026.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nei confronti di due coniugi, ritenendo ammissibile il ricorso congiunto nell’ambito delle procedure familiari di cui all’art. 66 CCII.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nei mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione familiare e nell’avvio di un’attività commerciale al dettaglio di alimentari, cessata nel 2010, da cui è derivato il progressivo aggravamento della situazione debitoria comune.
Il Tribunale ha evidenziato il rilevante squilibrio tra l’esposizione debitoria complessiva, superiore ad € 288.000, e le risorse economiche dei ricorrenti, consistenti in redditi da lavoro dipendente e indennità di disoccupazione.
La decisione affronta inoltre il tema della durata della liquidazione controllata e dell’acquisizione delle quote di reddito future, precisando che la procedura deve restare aperta almeno tre anni e che le quote di reddito sopravvenute possono essere acquisite alla massa nei limiti stabiliti dal giudice.
Il Collegio ha nominato il liquidatore, autorizzato l’accesso alle banche dati patrimoniali e disposto gli adempimenti necessari alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione dell’attivo.
Giudice: Dr. Marco Molaro
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dr.ssa Lidia Eduardo
O.C.C. Modena Presidium Debitores
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Apertura procedura di concordato minore
Tribunale di Nocera Inferiore – II Sezione Civile, decreto 12 marzo 2026.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore ai sensi dell’art. 78 CCII in favore di un imprenditore individuale, ritenendo sussistenti i presupposti di ammissibilità e la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate in fattori esogeni legati all’attività d’impresa, quali furti subiti, mancato recupero di crediti e contrazione del volume d’affari, che hanno inciso negativamente sulla capacità finanziaria.
La situazione di crisi è risultata aggravata dall’assenza di beni immobili e dalla limitata consistenza del patrimonio mobiliare rispetto all’elevato passivo.
Il piano, della durata di sette anni, prevede il pagamento rateale dei creditori con possibile miglioramento in caso di recupero di crediti pendenti.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza della documentazione e la maggiore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione controllata.
Giudice: Dott. Pasquale Velleca
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dott.ssa Vitagliano Maria Luigia
O.C.C. Nocera Inferiore Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli Nord – Terza Sezione Civile, con sentenza dell’11 marzo 2026, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ritenendolo idoneo a contemperare la soddisfazione dei creditori con il mantenimento di un dignitoso tenore di vita del debitore e del suo nucleo familiare. Le cause dell’indebitamento sono state individuate nelle ingenti spese mediche sostenute dapprima per difficoltà di procreazione della coppia e successivamente per la malattia ereditaria del primo figlio, nato nel 2005. Il Tribunale ha inoltre valorizzato l’insufficienza dell’unico reddito da lavoro dipendente rispetto alle spese familiari e all’esposizione debitoria complessiva, escludendo condizioni ostative all’accesso alla procedura.
Giudice: Dott. Giovanni Di Giorgio
Avvocato: Avv. Nicola Pirozzi
Gestore: Avv. Roberta Napolitano
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Esdebitazione
Tribunale di Bologna – Sezione IV Civile e Procedure Concorsuali, decreto 19 febbraio 2026.
Il Tribunale ha accolto la domanda di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, dichiarando inesigibili i debiti del ricorrente per assenza di utilità attuali e prospettiche da offrire ai creditori.
Le cause dell’indebitamento sono riconducibili a una pregressa attività commerciale cessata, con esposizione debitoria prevalentemente fiscale e contributiva, aggravata da eventi personali quali problemi familiari (separazione, mantenimento della figlia) e di salute.
La situazione è stata ulteriormente compromessa da redditi modesti e discontinui, interamente assorbiti dalle spese di mantenimento e dall’assenza di patrimonio significativo.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la meritevolezza del debitore, escludendo dolo o colpa grave nella formazione del debito.
È stato disposto un monitoraggio triennale, con obbligo di comunicare eventuali sopravvenienze attive a tutela dei creditori.
Giudice: Dott. Michele Guernelli
Avvocato: Avv. Elena Ceserani
Gestore: Dott. Paolo Mascellani
O.C.C. Bologna Presidium Debitores
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Apertura procedura liquidazione controllata
Tribunale di Napoli Nord – Terza Sezione Civile, sentenza 5 febbraio 2026.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di un professionista esercente l’attività di commercialista, ritenuto soggetto sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate principalmente nelle garanzie fideiussorie rilasciate in favore di vari istituti di credito per finalità professionali, che hanno generato una rilevante esposizione debitoria.
La situazione di crisi è risultata aggravata dalla contrazione del reddito annuo (pari a € 37.000 per il 2024), dalle spese di mantenimento del nucleo familiare e dall’assenza di patrimonio prontamente liquidabile, essendovi un’esecuzione immobiliare in corso.
Il Tribunale ha ritenuto sproporzionati reddito e patrimonio rispetto ai debiti assunti, disponendo l’apertura della liquidazione controllata con nomina di un liquidatore diverso dall’OCC.
Giudice: Dott. Luciano Ferrara
Avvocato: Avv. Andrea Martino
Gestore: Dott.ssa Giovanna Bifulco
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Omologa
Tribunale di Nola – Sezione II Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, con sentenza del 5 febbraio 2026, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendolo equilibrato tra tutela dei creditori e diritto del debitore al mantenimento di un dignitoso tenore di vita. Le cause dell’indebitamento sono state ricondotte a sopravvenuti accadimenti negativi che hanno inciso sull’andamento finanziario del ricorrente, lavoratore dipendente con unico reddito familiare e coniuge privo di occupazione. A fronte di spese di mantenimento elevate e assenza di patrimonio mobiliare o immobiliare, il Tribunale ha escluso colpa grave, malafede o frode, valorizzando la maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dott.ssa Rosa Paduano
Avvocato: Avv. Giovanni Andonaia
Gestore: Avv. Alessandro Sena
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Bologna – Sezione Quarta Civile e Procedure Concorsuali, sentenza 30 gennaio 2026.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nei confronti del debitore persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ritenendo sussistenti i presupposti di ammissibilità e la presenza di attivo distribuibile ai creditori.
Le cause dell’indebitamento sono state ricondotte principalmente all’escussione di una fideiussione omnibus prestata a garanzia di affidamenti bancari concessi ad una società di famiglia, con conseguente esposizione debitoria non più sostenibile rispetto alle capacità reddituali del ricorrente.
Il Tribunale ha evidenziato la completezza della documentazione prodotta e l’attestazione dell’OCC circa la sussistenza di somme utilmente distribuibili ai creditori, anche mediante acquisizione della quota eccedente il minimo necessario al mantenimento del debitore.
La decisione affronta inoltre il tema della liquidabilità dell’immobile conferito in fondo patrimoniale, demandando al liquidatore gli accertamenti sull’eventuale estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia ex art. 170 c.c.
Il Collegio ha nominato il liquidatore, autorizzato l’accesso alle banche dati patrimoniali e disposto il mantenimento in favore del debitore della sola quota reddituale necessaria al sostentamento del nucleo familiare
Giudice: Dr.ssa Alessandra Mirabelli
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Palazzi Stefano
O.C.C. Bologna Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Trani, Sez. Civile – Area Commerciale Crisi d’Impresa, sent. 28 gennaio 2026 – Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi ricorrenti, nonostante l’opposizione del creditore ipotecario sulla durata e convenienza del piano. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il sovraindebitamento derivante dalle sfavorevoli vicende lavorative del marito, dalle spese di mantenimento del nucleo familiare e dall’accollo del mutuo relativo all’abitazione principale. Esclusa la presenza di spese voluttuarie o ricorso sistematico al credito al consumo. Ritenuta ammissibile una dilazione ultracinquennale in ossequio al principio della “seconda chance” e giudicato il piano più conveniente dell’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Avvocato: Avv. Margherita Musicco
Gestore: Dott.ssa Filomena Baldino
O.C.C. Trani Presidium Debitores
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Omologa
Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Civile, con sentenza del 23 gennaio 2026, ha omologato la ristrutturazione del debito familiare proposta da coniugi pensionati, ritenendo il piano conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Le cause dell’indebitamento sono state individuate nelle gravi vicissitudini familiari: l’incidente stradale del figlio con invalidità totale e conseguenti ingenti costi assistenziali, le patologie oncologiche e depressive della ricorrente, nonché la perdita dei risparmi per una truffa finanziaria subita nel 2009. Il Tribunale ha inoltre rilevato il successivo ricorso al credito per far fronte alle esigenze del nucleo, escludendo dolo o colpa grave dei debitori e censurando la carente valutazione del merito creditizio di alcuni finanziatori opponenti.
Giudice: Dott. Amleto Pisapia
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Omologa concordato minore
Tribunale di Cosenza – Ufficio Procedure Concorsuali, con sentenza del 22 gennaio 2026, ha omologato il concordato minore familiare in continuità proposto da coniugi sovraindebitati, ritenendo il piano più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria grazie all’apporto di finanza esterna. Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella crisi economica che ha colpito il settore lavorativo presso “Il Quotidiano della Calabria”, nel progressivo ricorso a nuovi finanziamenti per estinguere debiti precedenti e sostenere il fabbisogno familiare, nonché nei problemi di salute del ricorrente. Il Tribunale ha valorizzato la meritevolezza dei debitori e il raggiungimento delle maggioranze di legge anche per effetto del silenzio-assenso dei creditori.
Giudice: Dott.ssa Marzia Maffei
Avvocato: Avv. Alessandro Amoroso e Avv. Alessandra Mengora
Gestore: Avv. Alessandro Sena
O.C.C. Cosenza Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale di Napoli Nord – Terza Sezione Civile, sentenza del 21 gennaio 2026 – Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, ritenendo sussistente lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti in presenza di un’esposizione debitoria complessiva pari a circa euro 114.000,00, non sostenibile rispetto alla capacità reddituale disponibile. Le cause dell’indebitamento sono state individuate nei molteplici finanziamenti contratti dai debitori e nelle sopravvenute difficoltà restitutorie insorte a seguito delle problematiche lavorative incontrate dal ricorrente principale nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2016. Il Tribunale ha rilevato che i flussi reddituali da lavoro dipendente risultano insufficienti a fronteggiare l’elevato indebitamento accumulato, reputando pertanto integrati i presupposti per l’apertura della procedura liquidatoria.
Giudice: Dott. Antonio Cima
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dott.ssa Di Mauro Rachelina
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale Ordinario di Milano – Sezione II Civile, sentenza del 15 gennaio 2026 – Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 269 e 270 CCII, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge sulla base della relazione dell’O.C.C. e della documentazione depositata. La situazione di sovraindebitamento è stata desunta dalle dichiarazioni rese dal debitore e dall’analisi economico-patrimoniale svolta dal gestore, evidenziando una condizione di incapacità finanziaria tale da non consentire il regolare adempimento delle obbligazioni assunte. Tra le cause dell’indebitamento rileva altresì la pregressa cessazione dell’attività imprenditoriale individuale del ricorrente, cancellata dal registro delle imprese, circostanza idonea ad aver inciso negativamente sulla capacità reddituale e patrimoniale del debitore. Con la pronuncia, il Tribunale ha altresì disposto l’improseguibilità delle azioni esecutive individuali e nominato il liquidatore della procedura.
Giudice: Dott.ssa Caterina Macchi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Elena Ceserani
O.C.C. Milano Presidium Debitores
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Apertura della procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 8 gennaio 2026.
Il Tribunale ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, ritenendo integrati i presupposti soggettivi e oggettivi di sovraindebitamento.
Le cause dell’indebitamento emergono da una situazione di grave squilibrio tra debiti e capacità reddituale, con patrimonio sostanzialmente inesistente e redditi limitati costituiti esclusivamente da pensioni (circa € 1.400 e € 2.000 mensili).
La crisi è riconducibile a una progressiva incapacità di far fronte alle obbligazioni con i soli mezzi ordinari, senza la presenza di beni significativi da destinare al soddisfacimento dei creditori.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza della relazione OCC, che ha ricostruito le cause dell’indebitamento e la condotta diligente dei debitori nell’assunzione delle obbligazioni.
È stata quindi disposta la liquidazione del patrimonio e il concorso dei creditori, con sospensione delle azioni esecutive individuali e prospettiva di esdebitazione al termine della procedura.
Giudice: Dott.ssa Angela Coluccio
Avvocato: Avv. Antonio Fiorito
Gestore: dott.ssa Addolorata Cello
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale di Roma – Sezione XIV Civile, sentenza del 7 gennaio 2026 – Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 270 CCII, ritenendo sussistenti i presupposti di legge in presenza di uno stato di sovraindebitamento accertato mediante relazione positiva del Gestore della Crisi. La situazione debitoria deriva dall’accumulo di plurime esposizioni verso istituti bancari, intermediari finanziari, enti pubblici ed erario, per un ammontare complessivo pari ad euro 86.465,93, a fronte di un patrimonio incapiente e di un reddito da lavoro dipendente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Il Tribunale ha rilevato l’inadeguatezza degli attivi patrimoniali rispetto alle passività gravanti sulla debitrice, reputando pertanto integrata la condizione di crisi richiesta dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII per l’accesso alla procedura liquidatoria.
Giudice: Dott. Claudio Tedeschi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale di Milano – Sezione II Civile, Crisi d’Impresa, sentenza del 18 dicembre 2025 – Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 270 CCII, ritenendo integrati i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura in presenza di uno stato di sovraindebitamento conclamato. Le cause dell’indebitamento sono state individuate principalmente nelle fideiussioni rilasciate dalla ricorrente nel corso degli anni a garanzia di diverse società presso cui aveva ricoperto incarichi gestori o amministrativi, nonché nell’assunzione di ulteriori obbligazioni derivanti da finanziamento personale. Il Tribunale ha rilevato come l’esposizione debitoria complessiva, pari ad euro 1.972.996,73, risulti manifestamente sproporzionata rispetto all’unica fonte reddituale da lavoro dipendente della ricorrente, reputando pertanto sussistente la condizione di crisi richiesta dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Giudice: Dott. Luca Giani
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Milano Presidium Debitores
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Apertura liquidazione controllata
Tribunale di Milano, Sez. II Civile e Crisi d’Impresa, sent. 18 dicembre 2025 – Dichiarata aperta la liquidazione controllata del patrimonio della debitrice, accertato lo stato di sovraindebitamento ex art. 2 CCII e l’impossibilità di far fronte ai debiti scaduti pari a circa € 135.000. Il Tribunale ha rilevato che il reddito mensile netto risultava quasi integralmente assorbito dalle spese di mantenimento familiare, con incapienza rispetto alle obbligazioni assunte. Disposta l’acquisizione alla procedura di € 350 mensili per 36 mesi, oltre tredicesima, quattordicesima e saldo attivo dei conti correnti. Stabilita inoltre l’inopponibilità di pignoramenti, cessioni del quinto ed azioni esecutive individuali, in applicazione del principio della par condicio creditorum.
Giudice: Dott. Francesco Pipicelli
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Vittoria Romaniello
O.C.C. Milano Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale di Milano – Sez. II Civile e Crisi d’Impresa, sentenza 18 dicembre 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 270 CCII in favore della debitrice, ritenendo sussistente uno stato di sovraindebitamento per incapienza strutturale rispetto ad un’esposizione debitoria di circa euro 135.000.
L’indebitamento è stato ritenuto non sostenibile in ragione della totale inadeguatezza del reddito mensile netto, quasi integralmente assorbito dalle spese ordinarie di mantenimento, con conseguente impossibilità oggettiva di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
La procedura è stata ammessa anche in considerazione della presenza di utilità distribuibili ai creditori derivanti dall’apprensione parziale del reddito futuro della debitrice.
Il provvedimento conferma che l’incapacità reddituale stabile e la sproporzione tra entrate disponibili ed esposizione debitoria costituiscono valido presupposto per l’accesso alla liquidazione controllata del soggetto non fallibile.
Giudice: dott. Francesco Pipicelli
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Vittoria Romaniello
O.C.C. Milano Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile, sentenza 18 dicembre 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità, fattibilità e completezza documentale attestati dal gestore della crisi.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nel rilevante ammontare dei debiti accumulati dalla ricorrente, non più sostenibili rispetto alle ordinarie risorse reddituali disponibili, con conseguente stato di sovraindebitamento.
Il giudice ha valorizzato la relazione dell’OCC, che ha attestato la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale della debitrice e la concreta sostenibilità del piano proposto.
Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, oltre alla soddisfazione del 35,12% dei creditori chirografari mediante versamenti rateali per una durata di quattro anni e sette mesi.
Ritenuta l’assenza di ragioni ostative e la convenienza della proposta rispetto alle alternative liquidatorie, il Tribunale ha disposto l’omologazione del piano e la chiusura della procedura.
Giudice: Dr. Gaetano Guglielmo
Avvocato: Avv. Filippo Luciano Carrella
Gestore: Avv. Angela Ambrosio
O.C.C. Avellino Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale di Trani – Sezione Civile, Area Crisi d’Impresa, sentenza del 16 dicembre 2025 – Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, ritenendo sussistente lo stato di sovraindebitamento della ricorrente in ragione dell’elevata esposizione debitoria pari ad euro 184.990,37, non sostenibile rispetto alle disponibilità reddituali e patrimoniali. Le cause dell’indebitamento sono state individuate nelle esigenze di sostentamento del nucleo familiare, connesse in particolare a spese per cure mediche, interventi chirurgici, trattamenti psichiatrici per il coniuge ed i figli, nonché per l’avviamento dell’attività lavorativa di uno dei figli. Il Tribunale ha rilevato l’inadeguatezza dell’attivo disponibile rispetto alle passività maturate, reputando integrati i presupposti per l’accesso alla procedura liquidatoria.
Giudice: Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Trani Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Massima – Tribunale di Trani, Sezione Civile – Area Crisi d’Impresa, sentenza n. 135/2025
Il Tribunale di Trani ha dichiarato aperta la liquidazione controllata del patrimonio della debitrice, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e ss. CCII.
La procedura è stata ammessa in presenza di un’esposizione debitoria pari a circa € 184.990,37, a fronte di una capacità reddituale limitata e di beni liquidabili costituiti da quote di terreni e autovettura.
Cause dell’indebitamento: la sentenza riconduce la crisi a motivi strettamente connessi al sostentamento del nucleo familiare, tra cure mediche, operazioni chirurgiche, sedute psichiatriche per i figli e per il marito, oltre all’avviamento dell’attività di un figlio.
Il Tribunale ha valorizzato la necessità di preservare il fabbisogno familiare, stimato in circa € 1.900 mensili, escludendo dalla liquidazione una quota di reddito pari a € 1.300 mensili.
Sono stati nominati Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Azzurra Guerra e liquidatore la Dott.ssa Lucia Campana.
Giudice: Dr.ssa Maria Azzurra Guerra
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Trani Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Massima – Tribunale di Cassino, Sezione Civile – Procedure Concorsuali, sentenza n. 69/2025
Il Tribunale di Cassino ha omologato il concordato minore in continuità proposto dal debitore, titolare di impresa individuale.
La procedura è stata ritenuta ammissibile e fattibile, anche alla luce della relazione del gestore della crisi e del voto favorevole della maggioranza dei creditori.
Cause dell’indebitamento: la sentenza riconduce il sovraindebitamento alla grave crisi pandemica del 2020, che ha imposto la chiusura prolungata dell’attività commerciale e una drastica riduzione dei consumi e dei redditi derivanti dall’impresa.
Il debitore ha dovuto sostenere le spese familiari e dell’attività con la sola pensione mensile e con redditi ridotti, accumulando debiti verso banca, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Regione Lazio e finanziarie.
Il Tribunale ha ritenuto conveniente il piano rispetto all’alternativa liquidatoria e ha disposto l’omologa, con vigilanza del Commissario Giudiziale sull’esecuzione.
Giudice: Dr. Lorenzo Sandulli
Avvocato: MEG CONSULTING S.R.L.
Gestore: Avv. Francesco Caselli
O.C.C. Cassino Presidium Debitores
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Decreto di esdebitazione ex art. 283CCII
Tribunale di Napoli – Sezione VII Civile, con decreto del 2 dicembre 2025, ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII a debitrice ritenuta meritevole, priva di beni immobili e con reddito mensile di circa €800 insufficiente al soddisfacimento dei creditori. L’indebitamento è stato ricondotto principalmente al finanziamento contratto per l’acquisto della prima casa, rimasto parzialmente insoluto a seguito del sopravvenuto stato di disoccupazione. Ne sono conseguiti pignoramento e vendita all’asta dell’immobile, con permanenza del debito residuo e aggressione della minima retribuzione percepita. Il Tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti concorsuali anteriori, salvo sopravvenienze utili nei tre anni successivi.
Giudice: Dott. Gian Piero Scoppa
Avvocato: Avv. Pirozzi
Gestore: Avv. Napolitano Roberta
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa concordato minore
Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Civile, con sentenza del 1° dicembre 2025, ha omologato il concordato minore proposto da tre soci di una società, ritenendo ammissibile l’accesso autonomo alla procedura per debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Le cause dell’indebitamento sono state individuate principalmente nel rilevante debito erariale IVA, superiore a un milione di euro, maturato in capo alla società e imputato personalmente ai soci secondo il regime fiscale di trasparenza. Il piano, sostenuto integralmente da finanza esterna messa a disposizione da terzi, è stato approvato dai creditori con consenso unanime, senza opposizioni, e giudicato concretamente fattibile.
Giudice: Dott. Amleto Pisapia
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dott. Cascone Leopoldo
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Omologa concordato minore
Tribunale di Torre Annunziata, sent. 30 novembre 2025 – Omologato il concordato minore proposto da tre soci ed ex amministratori di società di capitali gravati personalmente da un rilevante debito erariale IVA superiore a € 1 milione. Il Tribunale ha riconosciuto la loro legittimazione ad accedere autonomamente alla procedura quali debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, pur non essendo consumatori né soci illimitatamente responsabili. Le cause dell’indebitamento sono state individuate nell’imputazione personale del debito fiscale maturato dalla società cessata. Decisiva la fattibilità del piano, fondato integralmente su finanza esterna messa a disposizione da terzi e approvato dai creditori al 100%.
Giudice: Dott. Amleto Pisapia
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dott. Cascone Leopoldo
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale Ordinario di Nola – II Sezione Civile, sentenza 27 novembre 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e la meritevolezza della debitrice.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate in eventi familiari sopravvenuti e non imputabili, quali l’abbandono del nucleo familiare da parte del padre, le gravi condizioni di salute della madre e l’assenza di contributi economici, che hanno costretto la ricorrente a sostenere il mantenimento dell’intero nucleo.
La situazione è stata aggravata dalla necessità di far fronte a spese sanitarie e assistenziali, determinando il ricorso progressivo al credito.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di colpa grave, malafede o frode, ritenendo che l’indebitamento sia stato contratto per necessità e non per abuso del credito.
È stata inoltre riconosciuta la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, valorizzando l’equilibrio tra tutela dei creditori e dignità del debitore.
Giudice: Dott.ssa Rosa Paduano
Avvocato: Avv. Claudio Liguori
Gestore: Dott. Antonio Moltelo
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 19 novembre 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, accertando la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Le cause dell’indebitamento risultano ricostruite nella relazione OCC come riconducibili a una condizione di squilibrio economico-patrimoniale, derivante dall’incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni con i propri redditi e beni disponibili.
La situazione è caratterizzata da un patrimonio insufficiente e dalla necessità di destinare ai creditori sia i beni immobili sia una quota del reddito eccedente il fabbisogno familiare.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza e attendibilità della relazione OCC, che ha ricostruito le cause della crisi e la condotta del debitore.
È stata quindi disposta la liquidazione del patrimonio, con blocco delle azioni esecutive individuali e avvio del concorso dei creditori.
Giudice: Dr.ssa Caterina Bordo
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Massima – Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, sentenza n. 151/2025
Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato aperta la liquidazione controllata del patrimonio del debitore, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
La decisione valorizza la relazione del gestore della crisi, che ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta.
Il Tribunale ha accertato una debitoria complessiva di circa € 117.051,40, a fronte di un reddito mensile stimato in circa € 2.196,98 e dell’assenza di cespiti immobiliari prontamente liquidabili.
Cause dell’indebitamento: la sentenza riconduce la crisi alla sproporzione tra debiti contratti, spese di sostentamento del nucleo familiare e capacità reddituale disponibile, evidenziando esigenze elementari di vita personale e familiare.
È stata disposta la messa a disposizione della procedura dei beni liquidabili, compresa l’autovettura e le quote su due vetture.
Il Tribunale ha nominato Giudice Delegato il Dott. Giovanni Di Giorgio e liquidatore il Dott. Giorgio Sansone.
Giudice: Dr. Giovanni Di Giorgio
Avvocato: Avv. Luigi Benigno
Gestore: Dr. Giorgio Sansone
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale di Roma – Sezione XIV Civile, sentenza del 18 novembre 2025 – Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 270 CCII, ritenendo sussistente lo stato di sovraindebitamento del debitore sulla base della relazione dell’O.C.C. e della documentazione prodotta. Le cause dell’indebitamento sono state individuate nelle gravi difficoltà economiche che hanno colpito l’attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente nel settore del commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, successivamente cessata nel 2022, nonché nella patologia di disturbo da gioco d’azzardo (ludopatia), documentalmente accertata dall’ASL competente. Il Tribunale ha evidenziato che l’indebitamento non trae origine da intenti speculativi o fraudolenti, bensì da una riconosciuta condizione clinica di dipendenza comportamentale, reputando pertanto ammissibile e fattibile l’accesso del debitore alla procedura liquidatoria.
Giudice: dott. Fabio Miccio
Avvocato: Consumatore
Gestore: dott.ssa Addolorata Cello
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 18 novembre 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi di sovraindebitamento.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nelle difficoltà economiche dell’attività imprenditoriale, cessata nel 2022 per evitare ulteriori perdite, nonché nella presenza di un disturbo da gioco d’azzardo patologico (ludopatia), accertato e documentato a livello sanitario.
La situazione debitoria è stata quindi ricondotta a fattori non speculativi, ma connessi a una condizione personale patologica e a un contesto economico sfavorevole.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di atti in frode, valorizzando la trasparenza della condotta del debitore e l’attendibilità della relazione OCC.
È stata disposta la liquidazione del patrimonio, costituito essenzialmente da reddito da lavoro, con sospensione delle azioni esecutive individuali e prospettiva di soddisfacimento concorsuale dei creditori.
Giudice: dott. Fabio Miccio
Avvocato: Avv. Antonio Fiorito
Gestore: dott.ssa Addolorata Cello
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Omologa proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli, VII Sez. Civile, sent. 14 novembre 2025 – Omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, rilevata l’ammissibilità del ricorso ex artt. 67 ss. CCII e l’assenza di cause ostative. Il Tribunale ha preso atto della relazione del Gestore della crisi che attestava la mancanza di opposizioni o contestazioni da parte dei creditori e la sostenibilità del piano anche dopo la precisazione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le cause dell’indebitamento non risultano specificamente dettagliate nel provvedimento, emergendo un generale stato di sovraindebitamento del ricorrente tale da giustificare l’accesso alla procedura. In assenza di contestazioni, il piano è stato omologato con chiusura della procedura.
Giudice: Dott. Marco Pugliese
Avvocato: Avv. Valerio Curcio
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Liquidazione controllata
Tribunale di Milano, Sez. II Civile, sent. 13 novembre 2025 – Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 269 e 270 CCII, ritenendo integrati tutti i presupposti normativi richiesti per l’accesso alla procedura. Lo stato di sovraindebitamento è stato accertato sulla base della relazione dell’O.C.C. e delle dichiarazioni rese dal debitore nel ricorso, dalle quali emerge una situazione di incapienza patrimoniale e finanziaria tale da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni assunte. Con l’apertura della procedura, il Giudice ha altresì dichiarato l’inopponibilità di eventuali pignoramenti e cessioni del quinto gravanti su stipendi o pensioni del debitore.
Giudice: dott. Sergio Rossetti
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Milano Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Massima – Tribunale di Nola, Sezione II Civile – Ufficio Procedure Concorsuali, sentenza n. 117/2025
Il Tribunale di Nola ha dichiarato aperta la liquidazione controllata del patrimonio della debitrice, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e ss. CCII.
La decisione si fonda sulla relazione del gestore della crisi, che ha attestato completezza e attendibilità della documentazione prodotta.
Il Tribunale ha rilevato una situazione di sovraindebitamento, con esposizione debitoria rilevante e patrimonio costituito da quote immobiliari, redditi e beni mobili da destinare alla procedura.
Cause dell’indebitamento: la sentenza richiama una condizione economica non più sostenibile, caratterizzata da debiti accumulati, insufficienza delle risorse disponibili e necessità di tutela del minimo vitale per il mantenimento personale e familiare.
È stata disposta l’apertura del concorso dei creditori, la nomina del Giudice Delegato e del liquidatore, con gli adempimenti conseguenti per inventario, formazione del passivo e liquidazione dell’attivo.
Giudice: Dott.ssa Rosa Napolitano
Avvocato: MEG CONSULTING
Gestore: Avv. Francesco Gaetano Faiello
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 30 ottobre 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, accertando la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e dei requisiti di legge.
Le cause dell’indebitamento non sono analiticamente dettagliate nel provvedimento, ma risultano implicitamente riconducibili a una condizione di squilibrio economico-patrimoniale, tale da rendere il debitore incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza e attendibilità della relazione OCC, ritenuta idonea a rappresentare la situazione finanziaria del debitore.
È stata quindi disposta la liquidazione del patrimonio, con apertura del concorso dei creditori e sospensione delle azioni esecutive individuali.
È stata inoltre autorizzata la conservazione di un bene mobile registrato per esigenze personali, in applicazione dell’art. 270 CCII.
Giudice: Dr.ssa Francesca Reale
Avvocato: Avv. Luca D'Errico
Gestore: Dr.ssa Grassi Immacolata
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura liquidazione controllata
Tribunale Ordinario di Forlì – Seconda Sottosezione Civile, sentenza 24 ottobre 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di un debitore persona fisica lavoratore dipendente, accertando uno stato di sovraindebitamento con esposizione complessiva pari a circa € 139.774,79, non sostenibile rispetto al reddito netto mensile di circa € 1.700,00.
Le cause dell’indebitamento emergono principalmente dallo squilibrio strutturale tra debiti contratti e capacità reddituale, aggravato dall’assenza di patrimonio liquidabile rilevante, essendo presente solo un’autovettura e il reddito da lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto il debitore incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni e ha disposto il versamento mensile di € 650,00 alla procedura, per dodici mensilità annue, per tutta la durata della liquidazione.
Ribadito inoltre che l’eventuale esdebitazione potrà essere valutata decorso il termine di tre anni dall’apertura della procedura.
Giudice: Dott.ssa Maria Cecilia Branca
Avvocato: Avv. Carlo Garroni
Gestore: Avv. Persichilli Walter Enzo
O.C.C. Forlì Presidium Debitores
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Apertura liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile Concorsuale, sentenza 20 ottobre 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi di sovraindebitamento.
Le cause dell’indebitamento non sono dettagliatamente esplicitate nella motivazione, ma risultano implicitamente connesse a una situazione di incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte, come attestato nella relazione dell’OCC.
È stata valorizzata la completezza e attendibilità della documentazione prodotta, nonché l’assenza di procedure alternative pendenti.
Accertata la condizione di squilibrio economico-finanziario, il Tribunale ha disposto l’apertura della procedura con nomina del liquidatore e del giudice delegato.
La decisione si fonda sulla verifica dei requisiti di legge e sull’idoneità della procedura liquidatoria a soddisfare, secondo il principio della par condicio creditorum, le ragioni dei creditori.
Giudice: Dott. Loredana Ferrara
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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piano di ristrutturazione dei debiti
Tribunale di Torre Annunziata – III Sezione Civile, decreto 13 ottobre 2025.
Il Tribunale ha disposto la pubblicazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 70 CCII, ritenendola prima facie ammissibile.
Le cause dell’indebitamento emergono da una situazione di squilibrio tra debiti e capacità reddituale, con esposizione complessiva elevata a fronte di redditi da lavoro dipendente modesti e insufficienti al mantenimento del nucleo familiare.
La condizione di crisi è aggravata dalla presenza di più componenti familiari a carico e dall’assenza di ulteriori fonti di reddito.
Il piano prevede una ristrutturazione di lungo periodo con pagamento integrale dei crediti privilegiati e parziale soddisfazione dei chirografari.
Il Tribunale ha inoltre disposto la sospensione delle azioni esecutive, rimettendo alla fase successiva la valutazione definitiva sulla fattibilità e omologazione del piano.
Giudice: Dott.ssa Anna Laura Magliulo
Avvocato: Avv.ti Claudio Liguori e Melania Capasso
Gestore: Dott. Antonio Moltelo
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 9 ottobre 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i presupposti di legge e la meritevolezza dei ricorrenti.
Le cause dell’indebitamento sono riconducibili a una combinazione di fattori: debiti fiscali pregressi, esigenze familiari e, in particolare, dipendenza da gioco (ludopatia) di uno dei ricorrenti, che ha inciso sulla capacità di gestione delle risorse economiche.
La situazione è stata aggravata dal ricorso al credito per far fronte a bisogni essenziali e al consolidamento di debiti precedenti, in assenza di patrimonio immobiliare e con redditi da lavoro dipendente come unica fonte di sostentamento.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di colpa grave, malafede o frode, valorizzando la condotta complessivamente diligente dei debitori e l’assenza di comportamenti abusivi.
È stata inoltre evidenziata la responsabilità degli intermediari finanziari per carente valutazione del merito creditizio, rafforzando la legittimità della proposta e la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dott. Marco Pugliese
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 29 settembre 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità, fattibilità e meritevolezza.
Le cause dell’indebitamento (pagg. 1, 4 e 5) sono state individuate in eventi personali e familiari sopravvenuti, tra cui il divorzio, la cessazione della convivenza con successiva nascita di un figlio, nonché gravi problemi di salute (obesità patologica, intervento chirurgico bariatrico e patologie invalidanti).
La situazione è stata aggravata dalla contrazione del reddito dovuta alle assenze lavorative e dagli ingenti costi sanitari e di mantenimento familiare.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di colpa grave, malafede o frode, valorizzando la natura oggettiva delle cause del sovraindebitamento.
È stata inoltre riconosciuta la maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, confermandone l’idoneità a soddisfare i creditori in misura più favorevole.
Giudice: dott. Fabio Miccio
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Massima – Tribunale Ordinario di Ravenna, Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell’Insolvenza, sentenza n. 67/2025
Il Tribunale di Ravenna ha dichiarato aperta la liquidazione controllata del patrimonio del debitore, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 268 e ss. CCII.
La decisione valorizza la relazione dell’O.C.C., che ha ricostruito la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e attestato l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni.
Il passivo risulta particolarmente elevato, pari a circa € 1.372.022,11, con esposizioni verso Agenzia Entrate-Riscossione, istituti bancari, finanziarie e altri creditori.
Cause dell’indebitamento: la sentenza riconduce la crisi a mutui e finanziamenti contratti nel tempo, anche per esigenze familiari e immobiliari, alla ristrutturazione/acquisto di immobili, nonché all’accumulo di debiti fiscali, bancari e personali non più sostenibili rispetto al reddito disponibile.
Il Tribunale ha disposto la liquidazione dell’attivo, costituito da beni immobili, autovettura e quota di reddito mensile, nominando Giudice Delegato il Dott. Paolo Gilotta e liquidatore l’Avv. Silvia Lampronti.
Giudice: Dr. Paolo Gilotta
Avvocato: Avv. Fabio Pari
Gestore: Avv. Walter Enzo Persichilli
O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Roma, sent. 18 luglio 2025 – Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi, la meritevolezza e la maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale ha escluso la colpa grave, rilevando che l’indebitamento non derivava da scelte voluttuarie ma da eventi imprevisti: separazione coniugale, obblighi di mantenimento dei figli, pagamento del canone della ex casa coniugale e necessità di sostenere da solo il nucleo familiare. I finanziamenti contratti sono stati ritenuti funzionali a esigenze familiari essenziali. Valorizzata inoltre la modestia del patrimonio liquidabile e la superiorità del piano rispetto alla liquidazione controllata.
Giudice: Dott.ssa Barbara Perna
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Torre Annunziata – III Sezione Civile, sentenza 16 luglio 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità, fattibilità e meritevolezza.
Le cause dell’indebitamento sono riconducibili a eventi economici e personali sopravvenuti, tra cui spese straordinarie non preventivate (lavori condominiali) e la perdita del lavoro dell’unico percettore di reddito durante la pandemia da Covid-19.
La situazione di crisi è stata aggravata dalla necessità di far fronte ai bisogni della vita quotidiana e dall’assenza di adeguate risorse patrimoniali.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di colpa grave, malafede o frode, valorizzando la natura non voluttuaria delle obbligazioni assunte.
È stata inoltre evidenziata la correttezza del piano, ritenuto più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in ragione della presenza di finanza esterna e del rispetto della graduazione dei crediti.
Giudice: Dr.ssa Anna Laura Magliulo
Avvocato: Avv. Annalisa D'Amore Roberto Esposito
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 15 luglio 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo integrati i presupposti di legge e l’assenza di condizioni ostative.
Le cause dell’indebitamento sono riconducibili a esigenze familiari e personali, tra cui l’avvio della convivenza, la nascita dei figli, le spese per l’arredamento e per il sostentamento del nucleo familiare, nonché il trasferimento lavorativo che ha comportato un aggravio dei costi di vita.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dal ricorso al credito per far fronte a tali necessità e al consolidamento di debiti pregressi, in presenza di un unico reddito da lavoro dipendente.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di colpa grave, malafede o frode, ritenendo che il debitore abbia agito per bisogni essenziali e non per finalità voluttuarie.
È stata inoltre evidenziata la carente valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari finanziari, confermando la meritevolezza del debitore e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dr.ssa Ilaria Grimaldi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA CONCORDATO MINORE
L’O.C.C. Presidium Debitores, su impulso del Gestore della Crisi Avv. Elio Errichiello, e grazie all’impegno congiunto dell’Advisor Dott. Francesco Carfora e dell’Avv. Francesco Mascolo, accoglie con soddisfazione la sentenza n. 63/2025 della Corte d’Appello di Napoli, che restituisce dignità e concrete prospettive di rinascita a tutti gli imprenditori individuali.
La Corte ha finalmente superato l’interpretazione restrittiva dell’art. 33, ultimo comma, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, stabilendo un principio di fondamentale importanza:
L’inammissibilità riguarda esclusivamente le domande di concordato minore con continuità aziendale presentate da imprenditori minori già cancellati dal Registro delle Imprese.
Rimane invece pienamente ammesso l’accesso alla procedura di concordato minore di tipo liquidatorio.
🔹 Una pronuncia che riafferma il diritto alla seconda occasione, alla liberazione dai debiti e alla tutela della persona dietro l’imprenditore.
L’O.C.C. Presidium Debitores continuerà a promuovere un’interpretazione evolutiva e conforme ai principi costituzionali delle norme in materia di sovraindebitamento
Giudice: DR.SSA CATERINA MOLFINO
Avvocato: FRANCESCO MASCOLO + DOTT. FRANCESCO CARFORA
Gestore: AVV. ELIO ERRICHIELLO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Massima – Tribunale di Roma, Sezione Civile XIV, sentenza n. 666/2025
Il Tribunale di Roma ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e fattibilità.
Il debitore proponeva ai creditori un pagamento complessivo di circa € 17.118,50, a fronte di un’esposizione debitoria pari a circa € 52.483,52.
La proposta è stata ritenuta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e idonea a soddisfare i creditori secondo le percentuali indicate nel piano modificato.
Cause dell’indebitamento: la sentenza non descrive analiticamente la genesi dell’indebitamento, ma richiama una situazione di sovraindebitamento del consumatore verso Agenzia delle Entrate-Riscossione, Regione Lazio, Agenzia delle Entrate, Comune di Roma, Erario e B.N.L.
Il Tribunale ha rilevato che le osservazioni dei creditori sono state superate mediante modifica della proposta.
È stato disposto che il gestore della crisi vigili sull’esecuzione del piano e comunichi eventuali irregolarità.
Giudice: Dr.ssa Daniela Cavaliere
Avvocato: MEG CONSULTING S.R.L.
Gestore: Avv. Francesco Caselli
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile, sentenza 19 giugno 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, ritenendo integrati i presupposti soggettivi e oggettivi dello stato di sovraindebitamento.
Le cause dell’indebitamento emergono dal grave squilibrio tra la rilevante esposizione debitoria, pari a circa € 239.846,70, e la limitata capacità reddituale del debitore, costituita esclusivamente da un trattamento pensionistico netto di € 1.190,00 mensili.
La situazione risulta aggravata dalle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare composto da quattro persone, quantificate in € 1.176,00 mensili.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza della relazione OCC e l’assenza di procedure concorsuali alternative pendenti.
È stata quindi disposta la liquidazione del patrimonio del debitore, comprensivo di immobile, veicoli e rapporti bancari, con nomina del liquidatore e apertura del concorso dei creditori.
Giudice: Dr. Antonio Cirma
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, Sezione Procedure Concorsuali, sentenza 19 giugno 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità, fattibilità e assenza di colpa grave, malafede o frode.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nel peggioramento della situazione lavorativa della ricorrente, determinato dal sopravvenire di una patologia certificata che le ha impedito di continuare a svolgere le precedenti mansioni lavorative.
La riduzione della capacità reddituale ha determinato un grave squilibrio tra l’esposizione debitoria e le concrete possibilità di adempimento.
Il Tribunale ha valorizzato la sostenibilità del piano, fondato sulla capacità retributiva residua della debitrice e su un apporto una tantum di € 20.000,00.
È stata inoltre riconosciuta la maggiore convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, tenuto conto dell’assenza di beni significativi diversi da un’autovettura di modesto valore.
Giudice: Dr. Francesco Paolo Feo
Avvocato: Dr. Francesco Di Gennaro
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli, VII Sez. Civile, sent. 16 giugno 2025 – Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e fattibilità previsti dagli artt. 67 ss. CCII. Il Tribunale ha rilevato l’assenza di contestazioni da parte dei creditori, intervenute soltanto precisazioni sugli importi dovuti e sugli indirizzi PEC. Le cause dell’indebitamento non sono analiticamente indicate nel provvedimento, emergendo comunque una situazione di sovraindebitamento personale tale da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni. Previsto il pagamento integrale dei crediti privilegiati e ipotecari e la soddisfazione dei chirografari nella misura del 30,90%.
Giudice: Dott. Edmondo Cacace
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Decreto di esdebitazione ex art. 283 CCII
Tribunale di Napoli Nord – Terza Sezione Civile, con decreto del 23 maggio 2025, ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII a coniugi sovraindebitati, dichiarando inesigibili i debiti anteriori al ricorso. Il Tribunale ha accertato l’assenza di beni immobili e l’insufficienza del solo reddito familiare a garantire il mantenimento del nucleo, senza possibilità di offrire utilità ai creditori. Le cause dell’indebitamento sono state individuate principalmente nel licenziamento del ricorrente da due distinti rapporti di lavoro e nel conseguente peggioramento reddituale. Residualmente gravavano un unico finanziamento bancario e debiti erariali. Riconosciuta la piena meritevolezza e l’assenza di dolo, frode o colpa grave.
Giudice: Dott. Giovanni Di Giorgio
Avvocato: Avv. Martino Andrea
Gestore: Avv. Valeria Manzo
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti
Tribunale di Nola, Sez. II Civile, sent. 19 maggio 2025 – Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ritenendo integrati i requisiti di ammissibilità, la meritevolezza e la maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale ha escluso la colpa grave, rilevando che la genesi del sovraindebitamento era riconducibile ad accadimenti sopravvenuti, anche di natura familiare, che avevano inciso negativamente sull’equilibrio finanziario della ricorrente. Pur in presenza di patrimonio immobiliare, è stato valorizzato che il solo reddito disponibile derivava dai canoni di locazione, insufficiente a far fronte a un’esposizione debitoria superiore a € 300.000 nei successivi dodici mesi. Approvato piano triennale con pagamento integrale dei crediti mediante rate e vendita dell’immobile.
Giudice: Dott. ssa Rosa Paduano
Avvocato: Avv. Claudio Liguori
Gestore: Dott. Antonio Moltelo
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Modena – Sezione III Civile e Procedure Concorsuali, sentenza 19 maggio 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, rilevando la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e dei presupposti soggettivi richiesti dalla normativa.
Le cause dell’indebitamento sono state ricostruite nella relazione OCC, ritenuta esaustiva dal Collegio, evidenziando un grave squilibrio tra l’esposizione debitoria residua, superiore a € 110.674,80, e la limitata capacità reddituale del debitore, lavoratore dipendente con reddito mensile di circa € 1.800,00.
Il Tribunale ha rilevato l’assenza di beni immobili e la presenza di unicamente beni mobili di modesto valore e di disponibilità liquide minime.
La decisione valorizza inoltre le modifiche introdotte dal c.d. “correttivo ter” al CCII, chiarendo che la valutazione sulla meritevolezza del debitore è rinviata alla fase dell’eventuale esdebitazione ex art. 282 CCII.
È stata quindi disposta la liquidazione del patrimonio con nomina del liquidatore e acquisizione delle quote di reddito disponibili per la durata della procedura.
Giudice: Dr.ssa Camilla Ovi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Modena Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Massima – Tribunale di Modena, Sezione III Civile e Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Modena ha dichiarato aperta la liquidazione controllata del patrimonio del debitore, ritenendo applicabili gli artt. 268 e ss. CCII e sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura.
La decisione si fonda sulla relazione dell’O.C.C., ritenuta completa e attendibile quanto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Il Tribunale ha rilevato un debito residuo superiore a € 110.000, non sostenibile rispetto al patrimonio liquidabile e alla quota di reddito disponibile.
Cause dell’indebitamento: la sentenza richiama la genesi del sovraindebitamento illustrata dal gestore, collegata all’accumulo di obbligazioni non più fronteggiabili con il reddito da lavoro dipendente, pari a circa € 1.800 mensili, e con un patrimonio di modico valore.
È stata esclusa la rilevanza immediata della meritevolezza, rinviata alla futura fase di eventuale esdebitazione.
Il Tribunale ha nominato Giudice Delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e liquidatore l’Avv. Federica Vancore.
Giudice: Dr.ssa Camilla Ovi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Modena Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Nola – Seconda Sezione Civile, sentenza 6 maggio 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità, fattibilità e assenza di colpa grave.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella drastica riduzione dello stipendio subita dal debitore a seguito di demansionamento e trasferimento lavorativo, nonché nelle conseguenze economiche derivanti dalla fine di due matrimoni e dagli obblighi di mantenimento dei tre figli.
Tali eventi hanno determinato un progressivo ricorso al credito per sostenere il pagamento del mutuo, delle spese di mantenimento e delle esigenze quotidiane.
Il Tribunale ha ritenuto che il sovraindebitamento sia stato causato da fattori esterni e imprevedibili (“shock esogeno”), escludendo la sussistenza di malafede, frode o colpa grave.
La decisione valorizza inoltre il principio della “second chance”, affermando la possibilità di omologare piani di lunga durata quando sostenibili e maggiormente convenienti rispetto all’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dr.ssa Rosa Napolitano
Avvocato: Dr. Biagio Maceri
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 24 aprile 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo insussistenti condizioni ostative ex art. 69 CCII e valorizzando il principio del favor debitoris introdotto dal Codice della Crisi.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nelle ingenti spese sostenute per un percorso di procreazione medicalmente assistita, per l’acquisto dell’abitazione familiare mediante liquidazione degli altri coeredi, per le cure della figlia minore e nel successivo ricorso al credito finalizzato al consolidamento delle pregresse esposizioni debitorie.
Il Tribunale ha ritenuto che il debitore abbia fatto ricorso al credito per esigenze familiari e di salute, escludendo la sussistenza di colpa grave, malafede o frode.
La decisione afferma che, nell’attuale sistema del CCII, l’accesso alla procedura non richiede più una piena “meritevolezza”, essendo sufficiente l’assenza di comportamenti gravemente colposi o fraudolenti.
Giudice: Dr.ssa Loredana Ferrara
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Milano – Sezione II Civile, sentenza 27 marzo 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del nucleo familiare ex artt. 66 e 268 ss. CCII, ritenendo sussistenti i presupposti di sovraindebitamento e la legittimazione dei ricorrenti.
Le cause dell’indebitamento sono individuate come di origine comune al nucleo familiare, riconducibili a una situazione di crisi economico-patrimoniale complessiva, come descritto nel ricorso e nella relazione OCC (pag. 1-2).
La crisi si caratterizza per l’incapacità dei debitori di far fronte alle obbligazioni con le risorse disponibili, rendendo necessario il ricorso alla procedura concorsuale.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza della relazione OCC, che ha ricostruito la situazione economica e finanziaria dei debitori.
È stata quindi disposta la liquidazione del patrimonio familiare, con coinvolgimento dei beni e dei redditi eccedenti il fabbisogno, e con apertura del concorso dei creditori.
Giudice: Dr.ssa Caterina Macchi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Valentina Bavetta
O.C.C. Milano Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 25 marzo 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate in eventi sopravvenuti e imprevedibili che hanno inciso gravemente sull’equilibrio economico del nucleo familiare: la grave malattia del padre del ricorrente, con conseguenti costi di viaggio e riduzione del reddito, il trasferimento lavorativo disposto dal Ministero della Difesa pochi mesi dopo l’acquisto dell’abitazione con mutuo ipotecario, nonché il successivo decesso del suocero e la chiusura dell’azienda agricola familiare gestita dalla moglie.
A tali eventi si sono aggiunti i problemi psicologici insorti alla coniuge e le relative spese mediche e terapeutiche, che hanno costretto il debitore a ricorrere a molteplici finanziamenti.
Il Tribunale ha valorizzato il carattere non colpevole del sovraindebitamento e la maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, ritenendo ragionevole una durata del piano superiore ai cinque anni in applicazione del principio della “second chance”.
Giudice: dott. Fabio Miccio
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Nola – II Sezione Civile, sentenza 24 marzo 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella perdita dell’occupazione della ricorrente a seguito della chiusura dell’azienda presso cui lavorava e delle vicende giudiziarie penali che l’avevano coinvolta, concluse però con sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Durante il periodo di restrizione domiciliare e successiva disoccupazione, la debitrice ha accumulato morosità relative al mutuo ipotecario contratto per l’abitazione familiare, senza riuscire ad ottenere la sospensione dei pagamenti.
Il Tribunale ha ritenuto che il sovraindebitamento derivi da eventi sopravvenuti e non prevedibili, valorizzando il principio del favor debitoris e della “second chance”.
La sentenza afferma inoltre la piena ammissibilità di piani di lunga durata, superiori ai cinque anni, quando sostenibili e maggiormente convenienti rispetto all’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dr.ssa Rosa Napolitano
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 19 marzo 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, accertando la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e dell’incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nel tracollo della società di famiglia operante nel settore della cosmesi, aggravato dalla crisi economico-finanziaria iniziata nel 2006/2007 e dal successivo decesso improvviso del padre del ricorrente, figura centrale dell’impresa.
La crisi societaria aveva determinato il ricorso a rilevanti finanziamenti bancari garantiti dagli immobili personali della famiglia, successivamente aggrediti dal creditore mediante procedure esecutive.
Il Tribunale ha rilevato che il debitore, dopo la perdita di tutti i beni immobili e dell’attività lavorativa stabile, risultava ancora esposto per oltre € 6.300.000,00, in assenza di patrimonio e redditi sufficienti a soddisfare il ceto creditorio.
Accertata la definitiva incapacità patrimoniale e reddituale del ricorrente, è stata aperta la liquidazione controllata con nomina del liquidatore già designato quale gestore della crisi.
Giudice: Dr.ssa Barbara Perna
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 26 febbraio 2025.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice della Crisi.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nell’aumento esponenziale delle rate di un mutuo a tasso variabile, che ha determinato l’impossibilità per la debitrice di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.
La situazione di sovraindebitamento è stata aggravata dalla sproporzione tra il debito complessivo, superiore a € 160.000,00, e le capacità reddituali della ricorrente, titolare di un reddito mensile variabile di circa € 1.650 derivante da lavoro dipendente.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza e attendibilità della relazione OCC, nonché l’assenza di procedure concorsuali alternative pendenti.
Accertata l’insolvenza e la non sostenibilità dell’esposizione debitoria, è stata aperta la liquidazione controllata con nomina del liquidatore già incaricato quale gestore della crisi.
Giudice: Dr.ssa Angela Coluccio
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Roma – Sezione XIV Civile, sentenza del 17 febbraio 2025 – Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e fattibilità giuridica della proposta, in assenza di contestazioni da parte dei creditori concorsuali. La situazione debitoria trae origine da un rilevante sovraindebitamento personale derivante dall’accumulo di esposizioni verso istituti finanziari, società cessionarie del credito ed enti pubblici, con prevalenza di debiti da finanziamenti, prestiti personali, carte di credito e obbligazioni tributarie. Il Giudice ha rilevato che, in mancanza di opposizioni, il vaglio giudiziale resta limitato alla verifica della regolarità formale, della sostenibilità del piano e della sua ammissibilità rispetto alla disciplina del Codice della Crisi, senza necessità di comparazione con l’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dott.ssa Daniela Cavaliere
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 17 febbraio 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità della proposta.
Le cause dell’indebitamento non vengono dettagliatamente indicate nel provvedimento, poiché il Giudice richiama integralmente le valutazioni già espresse nel decreto di apertura della procedura e prende atto dell’assenza di contestazioni da parte dei creditori.
La sentenza evidenzia che l’OCC ha attestato la regolarità della comunicazione del piano e la completezza della documentazione prodotta dal debitore.
In assenza di opposizioni e ritenuta la sostenibilità della proposta rispetto alla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, il Tribunale ha disposto l’omologazione del piano e la chiusura della procedura.
Il provvedimento conferma inoltre il ruolo dell’OCC quale soggetto incaricato della vigilanza sull’esatto adempimento del piano omologat
Giudice: Dr.ssa Daniela Cavaliere
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile, sentenza 17 febbraio 2025.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità della proposta.
Le cause dell’indebitamento non vengono dettagliatamente esaminate nella sentenza, poiché il Giudice richiama integralmente le valutazioni già svolte nel decreto di apertura della procedura e rileva l’assenza di contestazioni da parte dei creditori concorsuali.
Dalla documentazione emerge una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da una rilevante esposizione verso istituti finanziari derivante da prestiti personali, finanziamenti e carte di credito.
Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati e il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari nella misura del 25%, mediante rateizzazione pluriennale sostenibile rispetto alla capacità reddituale della debitrice.
In assenza di opposizioni e ritenuta la fattibilità economica della proposta, il Tribunale ha disposto l’omologazione del piano e la chiusura della procedura.
Giudice: Dr.ssa Daniela Cavaliere
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Alessio Fiacchi
O.C.C. Roma Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile, sentenza 25 novembre 2024.
Il Tribunale ha omologato il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e meritevolezza dei ricorrenti.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate principalmente nell’accensione di un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione familiare, cui si sono successivamente aggiunti l’incremento delle esigenze del nucleo familiare, la perdita dell’attività lavorativa del debitore e i problemi di salute della coniuge, titolare soltanto di una modesta pensione d’invalidità.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di colpa grave, rilevando che il ricorso al credito era finalizzato a soddisfare esigenze abitative e domestiche essenziali e che il peggioramento economico derivava da eventi sopravvenuti non prevedibili al momento della stipula del mutuo.
La fattibilità del piano è stata garantita dall’intervento economico della figlia dei ricorrenti, che si è impegnata a sostenere integralmente i pagamenti previsti dalla proposta.
Ritenuta la convenienza del piano e l’assenza di opposizioni sostanziali, il Tribunale ha disposto l’omologazione della proposta e la chiusura della procedura.
Giudice: Dott. Luciano Ferrara
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 2 ottobre 2024.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nei confronti di coniugi sovraindebitati, ritenendo integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice della Crisi.
Le cause dell’indebitamento non vengono specificamente analizzate nel provvedimento, poiché il Collegio si limita a verificare la sussistenza dello stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 lett. c) CCII e la completezza della documentazione prodotta.
La sentenza evidenzia il giudizio positivo espresso dall’OCC in ordine all’attendibilità e completezza degli atti depositati, nonché l’assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi.
Accertata l’ammissibilità soggettiva dei ricorrenti e la presenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale, il Tribunale ha disposto l’apertura della liquidazione controllata con nomina del liquidatore e acquisizione dei beni alla procedura.
Giudice: Dr.ssa Livia De Gennaro
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 23 luglio 2024.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, rigettando le opposizioni formulate dai creditori e ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e meritevolezza ex art. 69 CCII.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nelle plurime esigenze di assistenza e mantenimento dei genitori gravemente malati e del fratello indigente, cui la ricorrente aveva destinato le proprie risorse economiche.
Il Giudice ha escluso la presenza di colpa grave, malafede o frode, evidenziando che il comportamento della debitrice era ispirato all’adempimento di doveri familiari e assistenziali e non a condotte imprudenti o speculative.
La sentenza valorizza inoltre l’inserimento nel piano del 35% del TFS maturando, ritenuto elemento migliorativo idoneo a garantire maggiore soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
Ritenuta la fattibilità e convenienza della proposta, il Tribunale ha disposto l’omologazione del piano e la chiusura della procedura.
Giudice: Dr. Francesco Paolo Feo
Avvocato: Avv. Pierluca Ferretti
Gestore: Avv. Stefano Pillitteri
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 10 luglio 2024.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, ritenendo integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice della Crisi.
Le cause dell’indebitamento non vengono specificamente analizzate nel provvedimento, poiché il Collegio si limita a verificare la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e la completezza della documentazione depositata.
Dalla relazione dell’OCC emerge un giudizio positivo sull’attendibilità della situazione economico-patrimoniale del debitore e sull’assenza di procedure concorsuali alternative pendenti.
Il Tribunale ha quindi ritenuto ammissibile la domanda di accesso alla liquidazione controllata, disponendo l’apertura della procedura con nomina del liquidatore già incaricato quale gestore della crisi.
La sentenza ribadisce che, ai fini dell’accesso alla liquidazione controllata, rileva l’accertamento dello stato di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) CCII e non la valutazione della meritevolezza del debitore.
Giudice: Dr.ssa Livia De Gennaro
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 3 luglio 2024.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nei confronti di coniugi conviventi, ritenendo integrato il presupposto del sovraindebitamento familiare.
Le cause dell’indebitamento non vengono specificamente esaminate nel merito, poiché il Collegio ribadisce che, ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, non rilevano né l’origine né le modalità dell’indebitamento, né l’assenza di atti in frode ai creditori.
Dalla relazione OCC emerge tuttavia una situazione di grave squilibrio economico tra il debito complessivo, pari a € 171.729,37, e le capacità reddituali e patrimoniali dei ricorrenti, costituiti da un reddito mensile da lavoro dipendente e da una pensione di invalidità.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta e l’assenza di procedure concorsuali maggiori o alternative pendenti.
È stata quindi disposta l’apertura della liquidazione controllata con nomina del liquidatore e acquisizione dei beni alla massa attiva della procedura.
Giudice: Dr. Eduardo Savarese
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 26 giugno 2024.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, ritenendo integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice della Crisi.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella necessità di far fronte alle esigenze primarie del nucleo familiare durante un periodo di disoccupazione e di lavoro irregolare, cui si sono aggiunti problemi di salute che hanno ridotto la capacità lavorativa e le prospettive reddituali del debitore.
Il ricorrente, unico percettore di reddito di un nucleo familiare composto da cinque persone, ha subito una progressiva contrazione delle entrate economiche anche dopo l’inquadramento come guardia giurata.
Il Tribunale ha valorizzato la completezza e attendibilità della relazione OCC e l’assenza di procedure concorsuali alternative pendenti.
Accertato lo stato di sovraindebitamento, è stata quindi aperta la liquidazione controllata con nomina del liquidatore e acquisizione dei beni alla procedura.
Giudice: Dr.ssa Livia De Gennaro
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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omologa piano di ristrutturazione dei debiti
Tribunale di Torre Annunziata – III Sezione Civile, sentenza 20 giugno 2024.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di due consumatori, ritenendo sussistenti i presupposti di ammissibilità e la meritevolezza ex artt. 67 ss. CCII.
Le cause dell’indebitamento sono riconducibili a debiti personali contratti per esigenze familiari e non imprenditoriali, in presenza di redditi da lavoro dipendente insufficienti a far fronte alle obbligazioni assunte.
La situazione è stata aggravata dall’assenza di patrimonio immobiliare e dalla scarsa consistenza dei beni mobili, nonché da trattenute sullo stipendio.
Il Tribunale ha ritenuto il piano fattibile in quanto fondato su redditi stabili, idonei – al netto delle spese di mantenimento – a garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e una soddisfazione parziale dei chirografari.
Respinte le contestazioni dei creditori sulla natura privilegiata di taluni crediti, è stata valorizzata la possibilità di falcidia anche per debiti da cessione del quinto.
Giudice: Dott. Valentina Vitulano
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Fallimentare, sentenza 11 giugno 2024.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo la proposta ammissibile, fattibile e maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella perdita del lavoro di uno dei coniugi, nelle gravi condizioni di salute del nucleo familiare – caratterizzate da invalidità e patologie cardiache – nonché nelle spese sostenute per il patrimonio di uno dei figli.
Il Giudice ha escluso la sussistenza di dolo, colpa grave o mala fede, qualificando tali eventi come fattori sopravvenuti e imprevedibili che hanno determinato la crisi da sovraindebitamento.
La sentenza valorizza inoltre la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB da parte degli intermediari finanziari, che avevano continuato a concedere credito nonostante l’elevata incidenza delle rate sul reddito disponibile dei ricorrenti.
Ritenuta la sostenibilità economica del piano e l’assenza di opposizioni, il Tribunale ha disposto l’omologazione della proposta.
Giudice: Dr. Amleto Pisapia
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 29 maggio 2024.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, precisando che tale strumento non richiede la verifica delle cause dell’indebitamento né l’accertamento della meritevolezza del debitore.
Le cause dell’indebitamento non vengono quindi esaminate nel merito, essendo sufficiente, ai fini dell’accesso alla procedura, l’accertamento dello stato di sovraindebitamento e della non assoggettabilità del debitore a procedure concorsuali maggiori.
Dalla relazione OCC emergeva un grave squilibrio economico tra l’esposizione debitoria complessiva, pari a € 63.642,74, e le capacità patrimoniali e reddituali del ricorrente, privo di beni immobili e con patrimonio insufficiente a soddisfare i creditori.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la completezza e attendibilità della documentazione depositata, disponendo l’apertura della procedura con nomina del liquidatore e acquisizione dei beni alla massa liquidatoria.
Giudice: Dr.ssa Livia De Gennaro
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Nola – II Sezione Civile, sentenza 16 maggio 2024.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, ritenendo integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice della Crisi.
Le cause dell’indebitamento non vengono dettagliatamente analizzate nel provvedimento, ma il Tribunale accerta una situazione di sovraindebitamento derivante dal grave squilibrio tra l’esposizione debitoria complessiva, pari a € 97.852,41, e la capacità reddituale del debitore, costituita esclusivamente da uno stipendio da lavoro dipendente di circa € 1.800 mensili.
Il Collegio ha rilevato l’assenza di beni o attività patrimoniali ulteriori idonee a soddisfare le obbligazioni assunte.
È stata valorizzata la completezza della documentazione depositata e della relazione OCC, con conseguente apertura della liquidazione controllata e nomina del liquidatore già designato quale gestore della crisi.
La sentenza ribadisce inoltre gli obblighi di anonimizzazione dei dati sensibili nelle pubblicazioni telematiche delle procedure da sovraindebitamento.
Giudice: Dr.ssa Rosa Paduano
Avvocato: Avv Domenico Chianese
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA CON IL DEPOSITO DI PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE 147-1 DEL 13/05/2024
SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA CON IL DEPOSITO DI PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE 147-1 DEL 13/05/2024
Giudice: DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO
Avvocato: AVV. RAFFAELE GAROFALO
Gestore: DOTT. MARCELLO MARCELLETTI
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE LUDOPATICO R.G. 691-1/2023
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE LUDOPATICO
Giudice: DOTT.SSA LUCIANA FERRARA
Avvocato: GLOBO UTENTI ADV DOTT. FRANCESCO DI GENNARO
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 26 aprile 2024.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità e l’assenza di colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella grave situazione familiare determinata dalla ludopatia del figlio del debitore, che aveva occultato il proprio coinvolgimento nel gioco d’azzardo richiedendo continui aiuti economici per coprire esposizioni debitorie.
Il debitore, per sostenere il figlio e preservare l’attività lavorativa, ha contratto nuovi finanziamenti e subito ulteriori difficoltà economiche, aggravate anche dal furto della carta di credito con conseguenti prelievi abusivi.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso al credito fosse giustificato da esigenze familiari straordinarie e non da condotte imprudenti o speculative, valorizzando il giudizio positivo espresso dagli enti finanziatori in sede di concessione del credito.
In assenza di opposizioni dei creditori e considerata la fattibilità del piano, la proposta è stata integralmente omologata.
Giudice: Dr.ssa Loredana Ferrara
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO SENT N. 51/2023
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO CON ASSENZA DI BENI IMMOBILI E MOBILI
Giudice: DOTT. EDMONDO CACACE
Avvocato: MEG CONSULTING
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT N. 81/2024
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE CON MESSA A DISPOSIZIONE DELLA QUOTA DEL TFR E DEL RICAVATO DELL'EVENTUALE VENDITA DI QUOTA IMMOBILE
Giudice: DOTT. EDUARDO SAVARESE
Avvocato: SPORTELLO SOCIALE PRESIDIUM DEBITORES
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO SENT N 79/2024
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO CONSUMATORE
Giudice: DOTT. EDMONDO CACACE
Avvocato: AVV. CONCETTA GOLINO
Gestore: AVV. LUIGI BENIGNO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 83-1/2023
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE CON APPORTO DI FINANZA ESTERNA
Giudice: DOTT. PASQUALE RUSSOLILLO
Avvocato: MEG CONSULTING
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Avellino Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Avellino, Sez. I Civile, sent. 11 aprile 2024 – Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con conservazione dell’abitazione principale già pignorata, ritenendo non sussistente la colpa grave della debitrice. Il Tribunale ha valorizzato il favor debitoris ex CCII, reputando decisivi gli eventi sopravvenuti che hanno causato l’indebitamento: riduzione dell’orario lavorativo da full time a part time, perdita del lavoro del coniuge con cessazione della NASpI, insufficienza del reddito familiare e conseguente incapacità di sostenere il mutuo ipotecario. Rilevata inoltre la concessione di ulteriori finanziamenti senza adeguata verifica del merito creditizio. Ammessa la falcidia dei creditori e la finanza esterna, con giudizio di maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Giudice: Dott. Pasquale Russolillo
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Avellino Presidium Debitores
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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL CONSUMATORE SENT N 68/2024
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL CONSUMATORE EX IMPRENDITORE
Giudice: DOTT. VIRGILIO DANTE BERNARDI
Avvocato: AVV. ANNALISA D'ADDIO
Gestore: AVV. PAOLO CANTELMO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT N. 65/2024
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE CON AMMONTARE DEI DEBITI DI € 179.179,68
Giudice: DOTT. VIRGILIO DANTE BERNARDI
Avvocato: AVV. ALESSIO FIACCHI
Gestore: AVV. LUIGI BENIGNO e AVV. FRANCESCA R. CAPEZZUTO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO SENT N. 20/2024
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DEL SOVRANDEBITATO
Giudice: DOTT. LUIGI GALASSO
Avvocato: AVV. ORNELLA PALMIERI
Gestore: AVV. LARA MUTASCIO
O.C.C. Benevento Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE R.G. 240-1/2023
OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE R.G. 240-1/2023
Giudice: DOTT.SSA ROSA PADUANO
Avvocato: AVV. GIOVANNI DE VIVO
Gestore: AVV. FRANCESCA ROMANA CAPEZZUTO
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO SENT N. 106/2024
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATROMONIO DEL SOVRAINDEBITATO CON MASSA ATTIVA MOLTO INFERIORE ALL'AMMONTARE DELLA DEBITORIA PARI AD € 429.410,16
Giudice: DOTT. EDMONDO CACACE
Avvocato: AVV. CLAUDIO LIGUORI
Gestore: DOTT. PAOLO BINETTI
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 106/2024 DEL 20/03/2024
APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 106/2024 DEL 20/03/2024
Giudice: DOTT. EDMONDO CACACE
Avvocato: AVV. CLAUDIO LIGUORI
Gestore: DOTT. PAOLO BINETTI
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE R.G. 129-1/2023
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Giudice: DOTT.SSA ROSA PADUANO
Avvocato: MEG CONSULTING
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMANTORE R.G. P.U. N. 78-1/2023
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMANTORE R.G. P.U. N. 78-1/2023
Giudice: DOTT.SSA ELISABETTA BERNARDEL
Avvocato: AVV. ANNALISA D'ADDIO
Gestore: DOTT. SEBASTIANO COSENTINA
O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Nola, Sez. II Civile, sent. 29 febbraio 2024 – Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con durata quindicennale, ritenuta ammissibile e conforme al principio della “seconda chance”, nonostante l’opposizione del creditore ipotecario sulla durata e convenienza del piano. Il Tribunale ha escluso la colpa grave, rilevando che il sovraindebitamento era derivato da eventi sopravvenuti: gravi problematiche familiari e personali, malattia negli anni 2013-2014 e successivo decesso del coniuge nel 2020. Valorizzato il fatto che la debitrice percepisse il solo reddito di cittadinanza e fosse esposta a procedura esecutiva sull’abitazione familiare. Ritenuto il piano più equilibrato dell’alternativa liquidatoria, con tutela della casa e soddisfazione non irrisoria dei creditori.
Giudice: Dott.ssa Rosa Paduano
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PROC. R.G. P.U. N. 78-1/2023
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE LUDOPATICO
Giudice: DOTT.SSA ELISABETTA BERNARDEL
Avvocato: AVV. ANNALISA D'ADDIO
Gestore: DOTT. SEBASTIANO COSENTINA
O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
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APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO SENT. N. 19/2024
APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO SENT. N. 19/2024
Giudice: DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO
Avvocato: AVV. FRANCESCO MASCOLO
Gestore: DOTT. FRANCESCO CARFORA
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 17/2024 DEL 22/02/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 17/2024 DEL 22/02/2024
Giudice: DOTT. LUCIANO FERRARA
Avvocato: AVV. LUIGI BENIGNO
Gestore: AVV. FRANCESCA ROMANA CAPEZZUTO
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA A CARATTERE FAMILIARE SENT. N. 35/2024 DEL 15/02/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA A CARATTERE FAMILIARE SENT. N. 35/2024 DEL 15/02/2024
Giudice: DOTT.SSA LUCIANA FERRARA
Avvocato: AVV. FRANCESCO DI GENNARO
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANIO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. N. 12/2024 DEL 14/02/2024
OMOLOGA DEL PIANIO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. N. 12/2024 DEL 14/02/2024
Giudice: DOTT. ANNA LAURA MAGLIULO
Avvocato: AVV. FRANCESCO MASCOLO
Gestore: DOTT. FRANCESCO CARFORA
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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Omologa piano di ristrutturazione dei debiti
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III Civile, sent. 14 febbraio 2024 – Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori proposto dai coniugi debitori, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi del sovraindebitamento e la meritevolezza ex art. 69 CCII. Il Tribunale ha escluso la colpa grave, accertando che la crisi economica era derivata principalmente dalla perdita del lavoro del marito nel 2014, con conseguente drastica riduzione del reddito familiare e impossibilità di sostenere il mutuo contratto per l’abitazione. Valorizzato il fatto che, dopo tale evento, i ricorrenti non abbiano aggravato significativamente l’esposizione debitoria. In assenza di opposizioni dei creditori, limitato il controllo giudiziale alla fattibilità giuridica del piano.
Giudice: Dott. Luciano Ferrara
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 14 febbraio 2024.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 65, 268 e ss. CCII, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice della Crisi.
Dalla relazione dell’OCC è emersa una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio economico-patrimoniale tale da rendere impossibile l’adempimento regolare delle obbligazioni assunte.
La decisione valorizza la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai debitori e l’assenza di procedure concorsuali alternative pendenti.
Il Tribunale ha pertanto disposto l’apertura della liquidazione controllata, con nomina del liquidatore e ordine di acquisizione dei beni facenti parte del patrimonio liquidabile.
Nel provvedimento non vengono dettagliatamente indicate le specifiche cause dell’indebitamento, ma viene accertato lo stato di insolvenza familiare ai sensi dell’art. 2 lett. c) CCII.
Giudice: Dr. Virgilio Dante Bernardi
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. N. 162/2023 DEL 10/02/2024
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. N. 162/2023 DEL 10/02/2024
Giudice: DOTT. LUCIANO FERRARA
Avvocato: AVV. FRANCESCO DI GENNARO
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 3/2024 DEL 06/02/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 3/2024 DEL 06/02/2024
Giudice: DOTT. PASQUALE RUSSOLILLO
Avvocato: MEG CONSULTING
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Avellino Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. N. 27/2024 DEL 03/02/2024
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. N. 27/2024 DEL 03/02/2024 CON RIGETTO DELLE OPPOSIZIONE DEL CREDITORE DYNAMICA RETAIL SPA
Giudice: DOTT.SSA LOREDANA FERRARA
Avvocato: AVV. ADELE DI MATTEO
Gestore: DOTT. PAOLO MAZZACANE
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 5 febbraio 2024.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, respingendo l’opposizione del creditore e ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate in esigenze familiari rilevanti, in particolare nei gravi problemi di salute della figlia e del suo nucleo familiare, che hanno comportato spese ingenti e la necessità di sostegno economico.
La situazione debitoria è stata aggravata dal ricorso a ulteriori finanziamenti finalizzati sia al sostegno familiare sia al consolidamento di debiti pregressi, con iniziale regolare adempimento delle obbligazioni.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di colpa grave, malafede o frode, valorizzando anche la responsabilità del finanziatore per carente valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB.
È stata quindi riconosciuta la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano, ritenuto equilibrato rispetto alla tutela dei creditori.
Giudice: Dott.ssa Loredana Ferrara
Avvocato: Consumatore
Gestore: Dott. Mazzacane Paolo
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 9/2024 DEL 30/01/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 9/2024 DEL 30/01/2024
Giudice: DOTT. LUIGI GALASSO
Avvocato: AVV. ANTONIO LONARDO
Gestore: AVV. LARA MUTASCIO
O.C.C. Benevento Presidium Debitores
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OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE SENT. N. 159_2/2023 DEL 30/01/2024
OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE SENT. N. 159_2/2023 DEL 30/01/2024
Giudice: DOTT. FRANCESCO PAOLO FEO
Avvocato: AVV. CAMILLO BRUNO
Gestore: AVV. FRANCESCO SAVERIO ORLANDO / DOTT. PAOLO BINETTI
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE SENT. N. 19_2/2023 DEL 30/01/2024
OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE SENT. N. 19_2/2023 DEL 30/01/2024
Giudice: DOTT. FRANCESCO PAOLO FEO
Avvocato: AVV. CAMILLO BRUNO
Gestore: AVV. FRANCESCO SAVERIO ORLANDO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE SENT. N. 23/2024 DEL 25/01/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE SENT. N. 23/2024 DEL 25/01/2024
Giudice: DOTT. VIRGILIO DANTE BERNARDI
Avvocato: AVV. MARTA STRAZZULLO
Gestore: AVV. FRANCESCO MASCOLO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT.N. 15/2024 DEL 16/01/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT.N. 15/2024 DEL 16/01/2024
Giudice: DOTT.SSA LIVIA DE GENNARO
Avvocato: AVV. MARIA CUOMO
Gestore: AVV. FRANCESCO MASCOLO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 357/2023 DEL 05/01/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 357/2023 DEL 05/01/2024
Giudice: DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO
Avvocato: AVV. MICHELE DI MICHELE
Gestore: AVV. LUIGI BENIGNO
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE SENT.N. 11/2024 DEL 11/01/2024
APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE SENT.N. 11/2024 DEL 11/01/2024
Giudice: DOTT. VIRGILIO DANTE BERNARDI
Avvocato: AVV.TI ELENA BRUNO e FRANCESCO LAEZZA
Gestore: dott.ssa Addolorata Cello
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 10/2024 DEL 11/01/2024
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 10/2024 DEL 11/01/2024
Giudice: DOTT. VIRGILIO DANTE BERNARDI
Avvocato: AVV. MARIANNA PAPA
Gestore: AVV. PAOLO CANTELMO e DOTT. FERDINANDO FANARA
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. 3/2024 DEL 03/01/2024
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT. 3/2024 DEL 03/01/2024
Giudice: DOTT. FRANCESCO PAOLO FEO
Avvocato: Dr. FRANCESCO DI GENNARO - Globo Utenti ADV Associazione Consumatori
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 21 dicembre 2023.
Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ritenendo integrati i requisiti di ammissibilità e l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
Le cause dell’indebitamento sono state individuate nella perdita del posto di lavoro del debitore nel 2018, nell’incremento delle spese familiari conseguente alla nascita del secondo figlio e nei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’abitazione familiare, necessaria per renderla abitabile.
Il Tribunale ha ritenuto che il sovraindebitamento derivi da eventi di natura familiare e lavorativa non riconducibili a condotte dolose o gravemente colpose del ricorrente.
In assenza di osservazioni dei creditori e alla luce della fattibilità del piano attestata dall’OCC, il piano è stato omologato con autorizzazione all’esecuzione dei pagamenti secondo le modalità previste nella proposta.
Giudice: Dr. Francesco Paolo Feo
Avvocato: Consumatore
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 179/2023 DEL 15/12/2023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 179/2023 DEL 15/12/2023
Giudice: DOTT.SSA LOREDANA FERRARA
Avvocato: AVV. PAOLO CANTELMO
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT,. N. 138/2023 DEL 13/12/2023
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE SENT,. N. 138/2023 DEL 13/12/2023
Giudice: DOTT. LUCIANO FERRARA
Avvocato: AVV. ELENA BRUNO
Gestore: DOTT. PAOLO BINETTI
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 162/2023 DEL 28/11/203
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 162/2023 DEL 28/11/203
Giudice: DOTT. FRANCESCO PAOLO FEO
Avvocato: Dr. FRANCESCO DI GENNARO - Globo Utenti ADV Associazione Consumatori
Gestore: AVV. STEFANO PILLITTERI
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO SENT. N. 65/2023 DEL 24/11/2023
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO SENT. N. 65/2023 DEL 24/11/2023
Giudice: DOTT. GIOGIO JACHIA
Avvocato: AVV. LUIGI BENIGNO
Gestore: DOTT. CIRO LENTI e AVV. FRANCESCA ROMANA CAPEZZUTO
O.C.C. Salerno Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 125/2023 DEL 16/11/2023
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 125/2023 DEL 16/11/2023
Giudice: DOTT.SSA MARIA DE VIVO
Avvocato: AVV. BIAGIO NARCISO
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 151/2023 DEL 27/10/2023
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 151/2023 DEL 27/10/2023
Giudice: DOTT.SSA LOREDANA FERRARA
Avvocato: MEG CONSULTING
Gestore: Avv. Cristiano La Marca
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 150/2023 DEL 27/10/2023
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 150/2023 DEL 27/10/2023
Giudice: DOTT. FRANCESCO PAOLO FEO
Avvocato: AVV. FABIO CESARE
Gestore: AVV. LUIGI BENIGNO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SET. N. 112/2023 DEL 19/10/2023
APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SET. N. 112/2023 DEL 19/10/2023
Giudice: DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO
Avvocato: Dr. Francesco Di Gennaro - Globo Utenti ADV Associazione Consumatori
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE SENT. N. 13/2023 DEL 17/10/2023
APERTURA PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE SENT. N. 13/2023 DEL 17/10/2023
Giudice: DOTT.SSA VALENTINA VITULANO
Avvocato: AVV. FRANCESCO MASCOLO
Gestore: DOTT. FRANCESCO CARFORA
O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 110/2023 DEL 05/10/2023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 110/2023 DEL 05/10/2023
Giudice: DOTT. LUCIANO FERRARA
Avvocato: DOTT. FRANCESCO CARFORA
Gestore: AVV. FRANCESCO MASCOLO
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 44/2023 DEL 03/10/2023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 98/2023 DEL 21/092023
Giudice: DOTT. LUIGI GALASSO
Avvocato: AVV. ANTONIO LONARDO
Gestore: AVV. LARA MUTASCIO
O.C.C. Benevento Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 98/2023 DEL 21/092023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 98/2023 DEL 21/092023
Giudice: DOTT.SSA BENEDETTA MAGLIULO
Avvocato: AVV. LUIGI BENIGNO
Gestore: AVV. FRANCESCA ROMANA CAPEZZUTO
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 125/2023 DEL 19/09/2023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT. N. 125/2023 DEL 19/09/2023
Giudice: DOTT. VIRGILIO DANTE BERNARDI
Avvocato: AVV. FRANCESCO SAVERIO ORLANDO
Gestore: AVV. CAMILLO BRUNO
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SENT. N. 84/2023 DEL 15/9/2023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SENT. N. 84/2023 DEL 15/9/2023
Giudice: DOTT.SSA ROSA PADUANO
Avvocato: AVV. FRANCESCO SAVERIO ORLANDO
Gestore: AVV. CAMILLO BRUNO
O.C.C. Nola Presidium Debitores
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OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEI CONIUGI CONSUMATORI SENT. N. 379/2022 DEL 06/09/2023
OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEI CONIUGI CONSUMATORI SENT. N. 379/2022 DEL 06/09/2023
Giudice: DOTT. EDMONDO CACACE
Avvocato: AVV. CLAUDIO LIGUORI
Gestore: DOTT. PAOLO BINETTI
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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omologa concordato minore
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 20 luglio 2023.
Il Tribunale ha omologato un concordato minore ai sensi degli artt. 79-80 CCII, rilevando l’assenza di contestazioni e l’approvazione unanime dei creditori.
Le cause dell’indebitamento risultano connesse all’attività imprenditoriale individuale del debitore, con difficoltà economico-finanziarie superate mediante una proposta sostenibile anche grazie a finanza esterna.
È stata accertata la completezza e veridicità della documentazione, nonché la fattibilità e convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il Tribunale ha valorizzato la regolarità della procedura e il corretto svolgimento delle comunicazioni ai creditori.
In assenza di opposizioni, è stata disposta l’omologa con contestuale chiusura della procedura e affidamento all’OCC della vigilanza sull’esecuzione del piano.
Giudice: Dott. Virgilio Dante Bernardi
Avvocato: Avv. Luigi Benigno
Gestore: Avv. Francesca Romana Capezzuto e Dott. Ciro Lenti
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO SENT.N. 6/2023 DEL 16/06/2023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO SENT.N. 6/2023 DEL 16/06/2023
Giudice: DOTT. PASQUALE RUSSOLILLO
Avvocato: MEG CONSULTING
Gestore: AVV. MIRELLA CORVINO
O.C.C. Avellino Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT.N. 65/2023 DEL 08/06/2023
APERTURA PROCEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENT.N. 65/2023 DEL 08/06/2023
Giudice: DOTT.SSA MARIA DE VIVO
Avvocato: AVV. PAOLO CANTELMO
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI SNC E DEI SOCI SENT. N. 17/2023 DEL 17/05/2023
APERTURA PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI SNC E DEI SOCI SENT. N. 17/2023 DEL 17/05/2023
Giudice: DOTT. ENRICO QUARANTA
Avvocato: AVV. BIAGIO RICCIO E DOTT. MARCELLO MARCELLETTI
Gestore: DOTT. NICOLA RAFFAELE
O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
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APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO SENT. N. 45/2023 DEL 13/04/2023
APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO SENT. N. 45/2023 DEL 13/04/2023
Giudice: DOTT.SSA LOREDANA FERRARA
Avvocato: AVV. PAOLO CANTELMO
Gestore: Avv. Federica Vanacore
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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Apertura procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, sentenza 8 febbraio 2023.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nei confronti di due coniugi, uno dei quali operante anche quale titolare di ditta individuale, ritenendo sussistenti i presupposti di sovraindebitamento e l’ammissibilità della procedura.
Le cause dell’indebitamento emergono dal grave squilibrio economico e patrimoniale maturato nell’ambito dell’attività imprenditoriale individuale e della gestione familiare, tale da rendere impossibile il regolare adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Tribunale ha valorizzato la relazione positiva dell’OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata, nonché la presenza dei requisiti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII.
La sentenza autorizza inoltre i ricorrenti a continuare ad abitare l’immobile familiare sino al completamento delle operazioni di liquidazione e a utilizzare l’autovettura necessaria alle esigenze rappresentate in ricorso, determinando in € 1.000 mensili la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare.
Giudice: Dr. Marco Pugliese
Avvocato: Avv. Mascolo Francesco
Gestore: Dr. Elio Errichiello
O.C.C. Napoli Presidium Debitores
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