BONIFICA DEL BENE AGGIUDICATO: CHI PAGA DAVVERO I COSTI? LA CASSAZIONE INDICA NEL BANDO LA CHIAVE DEL RISCHIO
BONIFICA DEL BENE AGGIUDICATO: CHI PAGA DAVVERO I COSTI? LA CASSAZIONE INDICA NEL BANDO LA CHIAVE DEL RISCHIO Una recente pronuncia della **Corte di Cassazione** affronta una questione di particolare rilevanza per **Curatori, Liquidatori giudiziali, professionisti della crisi, creditori e soggetti interessati all’acquisto di beni nell’ambito delle vendite concorsuali**. Con l’ordinanza **Cass. civ., Sez. I, 4 giugno 2026, depositata il 21 luglio 2026, n. 23724/2026**, la Suprema Corte interviene sul delicato rapporto tra **obblighi di bonifica ambientale, responsabilità della procedura concorsuale e posizione dell’aggiudicatario**. ### **Il proprietario consapevole non è “incolpevole”** La Corte chiarisce un primo principio fondamentale: **chi acquista un immobile conoscendone la situazione di dissesto ambientale non può qualificarsi come proprietario incolpevole**. L’aggiudicatario può pertanto essere chiamato, in solido con il responsabile, al ripristino ambientale ai sensi dell’**art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006**. ### **Il diritto di regresso dell’aggiudicatario** La pronuncia distingue però nettamente il piano **pubblicistico**, relativo all’obbligo di ripristino, da quello **privatistico**, riguardante la definitiva distribuzione dei costi della bonifica tra i soggetti coinvolti. In linea di principio, infatti, l’aggiudicatario che sostiene i costi per la rimozione dei rifiuti può vantare un **diritto di regresso nei confronti della procedura** che, avendo acquisito il bene e non avendo esercitato la *derelictio*, ne sia divenuta detentrice assumendone i relativi oneri. ### **Il bando di vendita diventa decisivo** Ed è proprio qui che la decisione assume una particolare importanza pratica. **Il bando di vendita può diventare un vero e proprio strumento di allocazione preventiva del rischio ambientale.** Attraverso clausole chiare e trasparenti, la procedura può limitare la propria responsabilità economica e attribuire all’aggiudicatario il rischio degli eventuali maggiori costi di bonifica, purché tali circostanze siano conosciute e trovino adeguato riflesso anche nel prezzo di vendita. In presenza di tali condizioni, il successivo **diritto di regresso dell’acquirente può essere escluso**. ### **Una regola operativa per Curatori e aggiudicatari** La conseguenza pratica è particolarmente significativa: **il rischio ambientale deve essere disciplinato prima della vendita, non dopo.** Per i **Curatori e gli organi della procedura**, diventa quindi essenziale predisporre bandi e avvisi di vendita capaci di individuare con precisione criticità ambientali, oneri e distribuzione dei relativi rischi. Per l’**aggiudicatario e i suoi professionisti**, invece, il bando deve essere esaminato con estrema attenzione prima della partecipazione alla gara: l’accettazione consapevole delle clausole può incidere direttamente sulla possibilità di ottenere successivamente il rimborso dei costi sostenuti. ### **Un nuovo tassello nel rapporto tra crisi d’impresa e tutela ambientale** La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, insieme alle decisioni **Cass. n. 13993/2026** e **Cass. n. 22577/2026**, contribuendo a delineare il rapporto tra **derelictio, responsabilità ambientale, insinuazione al passivo e ripartizione dei costi di bonifica**. Il principio conclusivo assume particolare rilievo: **la procedura può disciplinare contrattualmente la distribuzione del rischio economico della bonifica, ma l’obbligazione pubblicistica di ripristino ambientale non può essere eliminata attraverso le clausole del bando.** #PresidiumDebitores #LexCrisis #CodiceDellaCrisi #Cassazione #CrisiDImpresa #Insolvenza #LiquidazioneGiudiziale #Curatore #BonificaAmbientale #AsteGiudiziarie #DirittoDellaCrisi #OsservatorioGiurisprudenziale