Cass. Civ., Sez. I, n. 20141/2026 – Imprenditore individuale cancellato: inammissibile il concordato minore
Cass. Civ., Sez. I, n. 20141/2026 – Imprenditore individuale cancellato e concordato minore: inammissibile la domanda dell’imprenditore cessato Pubblicata la nuova Nota di Approfondimento del 19 giugno 2026 dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores, dedicata alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 20141/2026, depositata il 16 giugno 2026. La Suprema Corte affronta una questione di particolare rilievo per i professionisti che operano nelle procedure di sovraindebitamento: l’accesso al concordato minore da parte dell’imprenditore individuale già cancellato dal Registro delle Imprese. Il principio affermato è chiaro: la domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando il piano abbia natura liquidatoria. La Cassazione valorizza il dato letterale della norma, precisando che il divieto riguarda l’“imprenditore cancellato” senza distinguere tra imprenditore individuale e società, né tra concordato in continuità e concordato liquidatorio. La decisione assume particolare importanza perché delimita con nettezza il perimetro degli strumenti utilizzabili dall’ex imprenditore individuale sovraindebitato. Una volta intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese, la strada del concordato minore risulta preclusa. Resta invece percorribile la liquidazione controllata, anche oltre l’anno dalla cancellazione, secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 1-bis, CCII, introdotto dal correttivo. Tale procedura consente all’ex imprenditore persona fisica di accedere comunque al percorso di esdebitazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La Nota di Approfondimento analizza il principio di diritto, il contrasto giurisprudenziale superato dalla Cassazione e le ricadute pratiche per gestori della crisi, advisor, avvocati, commercialisti e O.C.C. Scarica la nota di approfondimento e la sentenza completa.