Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20178/2026 - depositata il 16 giugno 2026 Liquidazione controllata: la PEC della cancelleria fa decorrere il termine di 30 giorni per il ricorso in Cassazione
Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20178/2026 – depositata il 16 giugno 2026 Liquidazione controllata: la PEC della cancelleria fa decorrere il termine di 30 giorni per il ricorso in Cassazione Pubblicata la nuova Nota di Approfondimento dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores. La Corte di Cassazione chiarisce che, nelle impugnazioni relative alla liquidazione controllata, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni e decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento effettuata dalla cancelleria tramite PEC, equiparata alla notificazione. La tardività può essere rilevata anche d’ufficio e non opera la sospensione feriale. Per i difensori diventa quindi essenziale controllare tempestivamente il fascicolo telematico e conservare il messaggio originale di notificazione. Un principio operativo di grande rilievo per avvocati, liquidatori e organi della procedura.