Cass. Civ., Sez. I, n. 19276/2026 – Concessione abusiva del credito: responsabilità risarcitoria e non nullità del contratto
**Cass. Civ., Sez. I, n. 19276/2026 – Concessione abusiva del credito e nullità del contratto: la violazione delle regole di prudente gestione bancaria genera responsabilità risarcitoria, non invalidità negoziale** Pubblicata la nuova **Nota di Approfondimento del 14 giugno 2026** dell’**Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores**, dedicata all’ordinanza della **Corte di Cassazione, Sez. I, n. 19276/2026**, depositata l’11 giugno 2026. La Suprema Corte torna ad affrontare il tema della **concessione abusiva del credito**, chiarendo un principio di particolare rilievo per banche, curatori fallimentari, gestori della crisi, advisor e professionisti delle procedure concorsuali. Secondo la Cassazione, la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri una concessione abusiva del credito in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata, **non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento**. La conseguenza ordinaria di tale condotta è, infatti, di natura **risarcitoria**, a tutela della massa dei creditori per l’eventuale aggravamento del dissesto. La nullità del contratto resta configurabile soltanto nell’ipotesi più grave e circoscritta del cosiddetto **reato-contratto**, quando la stipulazione del finanziamento si ponga in contrasto con specifiche norme penali e venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato commesso dal debitore. La pronuncia assume particolare importanza perché delimita con chiarezza il confine tra **responsabilità della banca** e **invalidità del contratto**, evitando che ogni ipotesi di istruttoria creditizia carente venga automaticamente trasformata in causa di esclusione del credito dallo stato passivo. Per i curatori fallimentari, l’ordinanza offre indicazioni operative rilevanti: l’eccezione di nullità non può fondarsi sulla sola abusività della concessione creditizia, ma richiede l’allegazione e la prova, anche in via incidentale, degli estremi di una fattispecie penale. Resta invece percorribile, ove ne ricorrano i presupposti, la tutela risarcitoria per l’aggravamento del dissesto. La Nota di Approfondimento analizza i principi affermati dalla Corte, il raccordo con le pronunce nn. 19262/2026 e 19302/2026 e le ricadute pratiche per banche, curatori e professionisti della crisi. **Scarica la relazione e l’ordinanza completa.**