Concordato con riserva e liquidazione giudiziale: improrogabilità dei termini e responsabilità aggravata del legale rappresentante - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ordinanza n. 16358 del 26/05/2026
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ordinanza n. 16358 del 26/05/2026 Concordato con riserva e liquidazione giudiziale: improrogabilità dei termini e responsabilità aggravata del legale rappresentante Il Comitato Scientifico della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores segnala l’ordinanza n. 16358/2026, con cui la Corte Suprema di Cassazione interviene su temi centrali del concordato con riserva e della liquidazione giudiziale. La Cassazione ribadisce la natura rigorosa del termine ex art. 44 CCII, escludendo la proroga quando siano pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale. La pronuncia chiarisce inoltre che il concordato con riserva non può essere utilizzato come strumento meramente dilatorio rispetto alle iniziative dei creditori o del Pubblico Ministero. Di particolare rilievo anche il richiamo alla responsabilità del legale rappresentante, che può essere condannato personalmente in caso di impugnazioni palesemente infondate e defatigatorie. Roberto Eduardo Referente Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores