Cass. Civ., Sez. I, ordd. nn. 21749/2026 e 21752/2026 - depositate il 25 giugno 2026 Concordato preventivo e contratto di factoring: lo scioglimento ex art. 169-bis l.fall. non travolge i crediti già ceduti
Cass. Civ., Sez. I, ordd. nn. 21749/2026 e 21752/2026 – depositate il 25 giugno 2026 Concordato preventivo e contratto di factoring: lo scioglimento ex art. 169-bis l.fall. non travolge i crediti già ceduti Pubblicata la nuova Nota di Approfondimento dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores, dedicata alle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 21749/2026 e 21752/2026. La Suprema Corte chiarisce due principi di particolare rilievo. Il provvedimento che autorizza lo scioglimento del contratto pendente ex art. 169-bis l.fall. ha natura amministrativa e non giurisdizionale. Le contestazioni sui presupposti e sugli effetti dello scioglimento devono quindi essere fatte valere mediante un ordinario giudizio di cognizione. Inoltre, quando il factor abbia già erogato le anticipazioni prima dell’apertura della procedura, le singole cessioni devono considerarsi rapporti esauriti dal lato della sua prestazione e non possono essere travolte dallo scioglimento. In presenza di un giudizio ordinario pendente sulla validità dello scioglimento, il credito del factor deve essere ammesso al passivo con riserva, e non escluso per la sola contestazione del titolo giuridico. Il principio operativo è chiaro: lo scioglimento del contratto di factoring non cancella automaticamente i diritti già maturati sulle anticipazioni corrisposte e sui crediti ceduti.