Cooperative e finanziamenti dei soci: la Cassazione supera gli automatismi sulla postergazione Con l'ordinanza n. 23727/2026
Cooperative e finanziamenti dei soci: la Cassazione supera gli automatismi sulla postergazione Con l’ordinanza **n. 23727/2026**, la Corte di Cassazione interviene sull’applicazione dell’**art. 2467 c.c. alle società cooperative**, chiarendo che la disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci non dipende esclusivamente dal tipo societario, ma dall’**organizzazione concretamente adottata dalla società**. La verifica deve quindi concentrarsi sull’effettiva possibilità del socio di disporre di **informazioni e poteri di controllo paragonabili a quelli riconosciuti al socio di s.r.l.**, oltre che sull’esistenza dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o di una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento. Particolarmente rilevante anche l’interpretazione della nozione di finanziamento effettuato **«in qualsiasi forma»**: secondo la Corte, possono assumere rilievo anche operazioni formalmente commerciali, come dilazioni di pagamento anomale e prolungate, quando la loro sostanza economica riveli una funzione di finanziamento. La decisione assume quindi immediata rilevanza per **soci finanziatori, professionisti, organi delle procedure concorsuali e consulenti d’impresa**: la postergazione non può derivare da un automatismo, ma richiede un puntuale accertamento dell’assetto organizzativo e della concreta situazione economico-finanziaria della società.