Il compenso del commissario giudiziale nel concordato minore si liquida secondo il D.M. n. 202/2014
**Il compenso del commissario giudiziale nel concordato minore si liquida secondo il D.M. n. 202/2014** Con l’ordinanza n. 20477/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il compenso del commissario giudiziale nominato nel concordato minore non deve essere determinato secondo i criteri previsti per il concordato preventivo, ma in base all’art. 16 del D.M. n. 202/2014. Nel concordato in continuità, la base di calcolo è costituita dall’attivo indicato nella proposta e non dall’attivo inventariato. La liquidazione deve inoltre tenere conto dell’attività effettivamente svolta, soprattutto quando la procedura si arresta prima della fase esecutiva. La pronuncia assume particolare rilievo per commissari giudiziali, O.C.C., professionisti e debitori proponenti, precisando anche che, in caso di successione tra O.C.C. e commissario, il compenso deve essere considerato unitariamente e ripartito in modo proporzionale.