Il termine di decadenza ex art. 40, comma 10, C.C.I.I. - La “prima udienza” è quella fissata, anche se meramente rinviata - Cass. Civ., Sez. I, n. 19789/2026 –
Cass. Civ., Sez. I, n. 19789/2026 – Il termine di decadenza ex art. 40, comma 10, C.C.I.I. La “prima udienza” è quella fissata, anche se meramente rinviata Pubblicata la nuova Nota di Approfondimento dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores, dedicata all’ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, n. 19789/2026, depositata il 14 giugno 2026. La Suprema Corte chiarisce un principio di particolare rilievo operativo: ai sensi dell’art. 40, comma 10, C.C.I.I., la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 C.C.I.I., anche quando in tale udienza il giudice si limiti a disporre un rinvio. La decisione rafforza l’esigenza di tempestività dell’iniziativa del debitore e offre un importante riferimento per professionisti, gestori della crisi, advisor e creditori istanti, soprattutto nei procedimenti in cui sia già pendente una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La nota approfondisce il principio di diritto, la ratio della decisione e le principali ricadute pratiche per il professionista che assiste il debitore o il creditore. Scarica la Nota di Approfondimento e l’ordinanza completa.
Allegati:
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