IL TERMINE PER L’OMOLOGAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO È ORDINATORIO - Corte di Cassazione, Sez. I, n. 20192/2026, depositata il 16 giugno 2026.
IL TERMINE PER L’OMOLOGAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO È ORDINATORIO Pubblicata la nuova Nota di Approfondimento del 23 giugno 2026 dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores, dedicata all’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 20192/2026, depositata il 16 giugno 2026. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 3/2012, il termine semestrale previsto per l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura ordinatoria e non perentoria. La pronuncia assume particolare rilievo per gestori della crisi, advisor, avvocati, commercialisti e creditori, poiché conferma che il decorso del termine non determina automaticamente l’invalidità del decreto di omologa, fermo restando l’obbligo di verificare la permanenza dei presupposti della proposta. Scarica la nota di approfondimento e l’ordinanza completa.