Omologazione del concordato preventivo: il Tribunale non può sindacare la meritevolezza soggettiva del debitore Cass. Civ., Sez. I, n. 22246/2026 - depositata il 29/06/2026
Cass. Civ., Sez. I, n. 22246/2026 – depositata il 29/06/2026 Omologazione del concordato preventivo: il Tribunale non può sindacare la meritevolezza soggettiva del debitore Pubblicata la nuova Nota di Approfondimento dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores, dedicata all’ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, n. 22246/2026, depositata il 29 giugno 2026. La Suprema Corte ribadisce un principio di grande rilievo: nel giudizio di omologazione del concordato preventivo il Tribunale deve verificare legalità, fattibilità e correttezza informativa del piano, ma non può trasformare tale controllo in un giudizio sulla “meritevolezza” soggettiva dell’imprenditore. Le condotte pregresse del debitore, anche se censurabili, non impediscono di per sé l’omologazione, salvo che integrino veri e propri atti in frode, dotati di concreta valenza decettiva e idonei ad alterare il consenso informato dei creditori. Un principio importante per tribunali, advisor, professionisti della crisi, creditori pubblici e debitori proponenti: ciò che rileva non è il giudizio morale sul passato, ma la trasparenza dell’informazione resa ai creditori e la corretta valutazione della proposta.