Articolo 10/07/2026

Bonifica in danno e stato passivo: sono ammissibili, anche in prededuzione, solo le spese già sostenute

Bonifica in danno e stato passivo: sono ammissibili, anche in prededuzione, solo le spese già sostenute

Bonifica in danno e stato passivo: sono ammissibili, anche in prededuzione, solo le spese già sostenute Pubblicata la nuova Nota di Approfondimento dell’Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores, dedicata all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22577/2026. La Suprema Corte chiarisce che l’ente territoriale che procede alla bonifica in danno del responsabile può essere ammesso al passivo della procedura concorsuale, anche in prededuzione, soltanto per le spese di ripristino già effettivamente sostenute. Non sono invece ammissibili le spese future, meramente previste o soltanto impegnate. La delibera di affidamento, la determina o il contratto d’appalto non sono sufficienti: occorre provare l’effettivo esborso. La decisione assume particolare rilievo per enti locali, curatori, commissari liquidatori e giudici delegati, perché delimita con precisione il momento in cui nasce il diritto di rivalsa dell’amministrazione e il relativo onere probatorio. Il principio operativo è chiaro: prima devono essere eseguite e pagate le opere di bonifica; solo successivamente il credito può essere insinuato al passivo.



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