Cassazione n. 24754/2026: abusiva concessione del credito e verifica del passivo
Cassazione n. 24754/2026: l’abusiva concessione del credito entra nella verifica del passivo Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2026, n. 24754, la Suprema Corte affronta un tema di forte rilievo operativo: il giudice fallimentare deve esaminare anche in via incidentale l’eventuale illiceità dei finanziamenti posti a fondamento del credito insinuato al passivo. La Corte chiarisce che, quando il curatore contesta il credito deducendo un’abusiva concessione del credito, il giudice non può arrestarsi per il solo fatto che la banca originaria non sia parte del giudizio o che manchi un precedente accertamento definitivo. L’eccezione può essere valutata anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, verificando se i contratti siano nulli e se le somme erogate siano eventualmente irripetibili ai sensi dell’art. 2035 c.c. Impatto pratico per i professionisti Per curatori e professionisti della crisi, la pronuncia rafforza la necessità di non limitarsi alla verifica formale del credito bancario, ma di ricostruirne anche la genesi, soprattutto quando emergano segnali di dissesto già conosciuti o conoscibili dall’istituto finanziatore. Per banche e cessionari, la mera prova della titolarità del credito può non essere sufficiente: il cessionario subentra anche nei possibili vizi del titolo originario e deve essere in grado di resistere alle contestazioni sulla legittimità del finanziamento. Per il giudice della verifica, l’ordinanza riafferma un vero e proprio dovere di esame sostanziale delle eccezioni che incidono sull’esistenza, validità ed efficacia del credito. In sintesi: la verifica del passivo non è solo un controllo documentale, ma può diventare anche un controllo sulla liceità della condotta che ha dato origine al credito. Presidium Debitores – Osservatorio Giurisprudenziale Nota di approfondimento n. 27 del 4 settembre 2026